Patteggiamento, sequestro probatorio, restituzione beni omessa, rimedio esecuzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 13289 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né la confisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo l’interessato rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma 6, cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione è, invece, ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l’opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 09/12/2025, aveva accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dall’imputato, con il consenso del pubblico ministero, applicando la pena concordata per il delitto di illecita detenzione continuata di stupefacenti e disponendo la confisca e la distruzione delle sostanze cadute in sequestro. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità della misura e il vizio di motivazione per l’omessa statuizione in ordine ai telefoni cellulari rinvenuti nella disponibilità del ricorrente all’atto dell’arresto e contestualmente sottoposti a sequestro probatorio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha valutato il ricorso manifestamente infondato, condividendo l’orientamento del Procuratore Generale che ne aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità. Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la questione, osservando come il ricorrente avesse lamentato la mancata restituzione dei beni, deducendo i vizi di cui agli artt. 448, comma 2-bis e 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
La Corte ha, quindi, richiamato il principio consolidato – a cui ha inteso dare continuità – secondo cui la sentenza di patteggiamento che ometta di pronunciarsi sulla sorte dei beni in sequestro probatorio non è impugnabile con ricorso per cassazione. Il rimedio esperibile dall’interessato è, infatti, la richiesta di restituzione al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 263, comma 6, cod. proc. pen., unica sede deputata a vagliare la fondatezza dell’istanza. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ricorso per cassazione può essere proposto solo avverso l’ordinanza che rigetta l’opposizione al diniego di restituzione, emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. La Corte ha, infine, escluso che il ricorso fosse stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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