Sequestro di denaro generico illegittimo senza nesso di pertinenzialità (Cass. pen. Sez. IV n. 1003 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo di somme di denaro, quali beni normalmente non destinati alla commissione di reati, postula la preventiva individuazione, espressa in motivazione, del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato per cui si procede: la somma deve costituire prodotto, profitto o prezzo dell’illecito, oppure essere concretamente destinata a commetterlo. Non è ammesso un vincolo che colpisca in modo indistinto e generico le disponibilità dell’indagato, fondandosi sulla sola pregressa attività di spaccio e sulla presumibile origine illecita del denaro. Qualora sia contestata la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto non ne costituisce profitto, salvo che ricorrano le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990. Il giudice del rinvio che non si uniformi al principio della sentenza di annullamento viola gli artt. 321, comma 1, e 627, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di Padova, quale giudice del riesame, confermava il sequestro preventivo di una somma di denaro, ravvisandovi il profitto dell’attività di spaccio. La Cass. pen. Sez. III n. 33354/2024 accoglieva il ricorso dell’indagato, rilevando l’insussistenza del nesso di pertinenzialità tra la somma e la condotta contestata e l’inapplicabilità della confisca per sproporzione dell’art. 240-bis cod. pen. in ragione del tempo.

In sede di rinvio il Tribunale qualificava il sequestro come impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ritenendo le somme potenzialmente utilizzabili per l’acquisto di ulteriore stupefacente e desumendo l’origine illecita del denaro dalla pregressa attività di cessione. Il difensore ricorre per violazione di legge, censurando l’assenza del duplice presupposto del rapporto di pertinenza e del concreto periculum in mora, nonché la sproporzione tra il profitto ipotizzato e l’intero importo sequestrato.

La Motivazione della Corte

La Cass. pen. Sez. IV muove dalla distinzione tra sequestro impeditivo e confisca. In punto di nesso di pertinenzialità ricorda l’orientamento consolidato: qualora sia contestata la detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche se provento di spaccio, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte di cessione (Sez. 4 n. 40912 del 19.09.2016). Il denaro può essere sottoposto a confisca solo alle condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., non essendo consentita l’ablazione né ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, applicabili alla diversa ipotesi di cessione (Sez. 4 n. 20130 del 19.04.2022).

Quanto specificamente alle somme di denaro, la Corte ribadisce che il sequestro preventivo comporta la preventiva individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per cui si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento: il vincolo non può colpire indistintamente e genericamente i beni o le disponibilità dell’indagato (Sez. 5 n. 52251 del 30.10.2014; Sez. 6 n. 17997 del 20.03.2018). Il denaro deve costituire prodotto, profitto o prezzo del reato, ovvero essere concretamente destinato alla sua commissione.

Applicando tali principi, il giudice del rinvio non si è uniformato al disposto della sentenza di annullamento. Il Tribunale ha reso una motivazione sostanzialmente tautologica, incentrata sulla pregressa attività di spaccio e sulla presumibile origine illecita del denaro, senza colmare la lacuna già evidenziata sul nesso di pertinenzialità tra le somme e la condotta ascritta.

Ne consegue la denunciata violazione degli artt. 321, comma 1, e 627, comma 3, cod. proc. pen. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e la lacuna motivazionale non è eliminabile, la Corte dichiara l’annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., con restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto e comunicazione del dispositivo al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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