Detenzione di avifauna protetta morta non integra il reato (Cass. pen. Sez. III n. 27313 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. b) o h), l. n. 157 del 1992 la detenzione di mammiferi o uccelli protetti morti, a meno che non si provi che essi siano stati precedentemente abbattuti o catturati dall’agente. L’oggetto di tutela della legge-quadro è la fauna e l’aviofauna vivente, sicché la detenzione incriminata non può che riferirsi all’animale vivo. Ne consegue che la mera detenzione di esemplari morti, rinvenuti in congelatore, non integra un illecito penale, dovendosi dimostrare la condotta di abbattimento, anche in via indiziaria ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
Un imputato è stato condannato dal Tribunale di Vicenza, riconosciuta la continuazione, alla pena dell’ammenda per i reati di cui agli artt. 2, 18 e 30, lett. b), g) e h), l. n. 157 del 1992: aveva abbattuto e detenuto aviofauna protetta, tra cui un volatile particolarmente protetto in base alla Convenzione di Berna recepita con l. n. 503 del 1981, diciassette fringuelli, tre pettirossi e una capinera, nonché esemplari impagliati di fauna stanziale alpina, un gallo cedrone femmina e un gallo forcello maschio.
Il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato relativo al tasso e da quello di cui all’art. 697 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Proposto appello e riqualificata l’impugnazione in ricorso, i difensori hanno contestato, tra l’altro, che la sola detenzione di volatili morti fosse sufficiente a integrare il reato, invocando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la ratio della legge è la tutela della fauna in quanto vivente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal concetto di fauna selvatica, che la l. n. 157 del 1992 riferisce alle “specie” di mammiferi e uccelli di cui esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà sul territorio nazionale. Per le specie di particolare protezione ex art. 2 della stessa legge opera un divieto assoluto e incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento.
L’art. 30 l. n. 157 del 1992 prevede un reato di mera condotta, che incrimina l’abbattimento, la cattura o la detenzione, differenziandosi le fattispecie solo per l’oggetto materiale. La norma è a più fattispecie e crea un ventaglio di ipotesi per tutelare completamente la specie animale, evitando elusioni.
Il passaggio decisivo è che, allorché il legislatore incrimina la detenzione, essa non può che riferirsi all’animale vivo, poiché oggetto di tutela è la fauna vivente, presupposto logico delle condotte di abbattimento e cattura. La Corte richiama il principio già affermato da Sez. III n. 21212 del 2007 e, in precedenza, da Sez. III n. 3980 del 1995: se il volatile è abbattuto da una persona e da un terzo rinvenuto morto, l’impossessamento non integra il reato, essendo venuta meno la ragione della tutela legislativa.
Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto integrato il reato solo sulla base della mera detenzione degli esemplari morti, senza motivare sulla condotta di abbattimento, pure contestata. La censura è fondata, con assorbimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio e sull’art. 131-bis cod. pen.
Quanto al reato di cui al capo c), i motivi sono dichiarati inammissibili. L’art. 30, comma 2, l. n. 157 del 1992, in materia di imbalsamazione e tassidermia, è norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate di specie protette, come precisato da Sez. III n. 9490 del 2005 e da Sez. III n. 6584 del 2017. Il rinvio al Regolamento regionale del Veneto n. 1 del 2000 è inconferente, limitandosi a disciplinare l’attività di tassidermia senza incidere sul precetto penale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova