Sequestro per equivalente su quote dell’ente solo se schermo fittizio (Cass. pen. Sez. III n. 8275 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’ente, salvo che questo sia privo di autonomia e costituisca solo uno schermo attraverso cui il reo agisca come effettivo titolare dei beni. In tale ipotesi la trasmigrazione del profitto all’ente non è trasferimento effettivo di valori, ma espediente fraudolento assimilabile all’interposizione fittizia, con la conseguenza che il valore resta pertinente al soggetto che ha commesso il reato. Il giudice del riesame che legittimi il vincolo su beni dell’ente deve verificare se ricorra la funzione di schermo e non può omettere ogni considerazione sul periculum in mora rappresentato dal ricorrente.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da una società di trasporti, confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari a carico del legale rappresentante per plurime condotte di cui all’art. 10-quater d. Igs. n. 74 del 2000. Il sequestro aveva ad oggetto anche le quote societarie di due distinte società.

La società ricorre per cassazione deducendo tre censure: l’illegittimità del vincolo, perché le quote erano state acquisite in epoca anteriore alla consumazione dei presunti reati, con conseguente difetto del nesso di derivazione tra profitto e beni; l’insussistenza del periculum in mora, non avendo il Tribunale risposto alla questione sulla necessità del sequestro a fronte di una consistenza patrimoniale superiore al profitto contestato; la violazione degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis d. Igs. n. 74 del 2000, per non avere il Tribunale ricercato il profitto in primo luogo nel patrimonio della società e applicato in via diretta il vincolo solo se il profitto fosse rimasto nella disponibilità dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa ricavata dal provvedimento impugnato: il sequestro delle quote è stato disposto a carico della società per equivalente, non in via diretta.

Su tale base richiama la costante giurisprudenza di legittimità, espressa dalle Sezioni Unite n. 10561 del 30.01.2014 (Gubert): il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. In simile ipotesi la trasmigrazione del profitto non si atteggia a trasferimento effettivo di valori, ma a espediente fraudolento non dissimile dall’interposizione fittizia: il denaro o il valore trasferito resta pertinente, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato.

Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata non si è confrontata con tale principio, anzi lo ha disatteso. Da un lato ha dato conto del sequestro per equivalente a danno della società; dall’altro lo ha legittimato senza verificare se la società costituisse effettivo schermo utilizzato a fini illeciti dal proprio legale rappresentante, richiamando peraltro la giurisprudenza elaborata nei confronti del solo legale rappresentante dell’ente. La motivazione risulta pertanto assente sul punto.

Un secondo profilo di carenza motivazionale riguarda il periculum. Nella memoria depositata in sede di riesame la società aveva rilevato e documentato la propria solidità patrimonale e finanziaria, indicandola con valori ben superiori al supposto profitto dei reati, sostenendo l’assenza di ragioni che rendessero necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021 (Ellade). La questione, pur richiamata in premessa, non è stata trattata dal Tribunale, che si è limitato a ritenere estranee alla competenza dell’ufficio ex art. 324 cod. proc. pen. le questioni in tema di identificazione dei beni e loro valore rispetto al profitto da vincolare.

L’ordinanza è dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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