Minaccia al pubblico ufficiale: reato di mera condotta e dolo specifico (Cass. pen. Sez. VI n. 30655 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è reato di mera condotta, assistito da dolo specifico. È sufficiente qualsiasi coazione, anche indiretta, idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. L’idoneità della minaccia si valuta con giudizio ex ante, alla stregua delle circostanze oggettive e soggettive del fatto. L’impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato, salvo che tolga al fatto ogni parvenza di serietà, dovendosi guardare alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. Il dolo si sostanzia nella coscienza e volontà di usare la violenza o la minaccia come mezzo per costringere il soggetto passivo a violare i propri doveri o a non adempierli.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 336 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato e da quello di cui all’art. 341-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Secondo l’accusa, il ricorrente aveva preteso dall’assistente capo di polizia penitenziaria l’apertura della camera detentiva e, al rifiuto, aveva intimato di aprire la cella minacciando altrimenti di aggredirlo fisicamente, così da uscire al di fuori dei limiti regolamentari. Il ricorso deduce la violazione dell’art. 336 cod. pen. e l’omessa e contraddittoria motivazione assolutoria.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso e ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 336 cod. pen. La fattispecie punisce la coazione, anche indiretta, purché idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale: non è richiesto che il male minacciato sia effettivamente realizzabile, né che l’ufficio sia stato effettivamente violato.
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità, che qualifica la fattispecie come reato di mera condotta a dolo specifico. L’idoneità della minaccia va accertata con giudizio ex ante, considerando le circostanze oggettive e soggettive del fatto: solo la radicale inidoneità del male prospettato, tale da privarlo di ogni parvenza di serietà, può escludere il reato.
Il dolo del delitto si risolve nella coscienza e volontà di usare la violenza o la minaccia come mezzo per costringere il soggetto passivo a violare i propri doveri o a non adempierli. Su questo punto la Corte censura la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto penalmente irrilevante la condotta omettendo di considerare che la minaccia era volta a ottenere l’apertura della cella, atto pacificamente contrario ai doveri dell’ufficio.
Il vizio è duplice. Da un lato, la sentenza assolutoria si fonda su una ricostruzione dei fatti conforme a quanto contestato nel capo di imputazione. Dall’altro, a fronte di una minaccia seria e idonea a influire sulla volontà dell’agente, ne esclude l’attitudine costrittiva sulla base di una mera congettura, ascrivendola non al fine di coartare la volontà del pubblico ufficiale, ma a quello di ottenere un colloquio con l’educatrice, al quale l’imputato aveva peraltro rinunciato.
La Corte dispone pertanto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio, limitatamente al solo capo relativo al reato di cui all’art. 336 cod. pen., restando ferma la pronuncia sul diverso capo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 341-bis c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale