Revoca sospensione condizionale inammissibile senza prova notifica all’estero (Cass. pen. Sez. 1 n. 5130 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora questi non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’art. 169 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., al fine della declaratoria di irreperibilità, trattandosi di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto. La violazione di tale regola determina l’illegittimità della procedura notificatoria e il conseguente vizio del procedimento celebrato in assenza dell’imputato, con annullamento del provvedimento conclusivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una precedente sentenza di condanna, in conseguenza di un’ulteriore sentenza irrevocabile di condanna per un reato commesso in epoca antecedente. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul contraddittorio e sull’assistenza difensiva, per essere il procedimento di esecuzione celebrato senza che gli atti gli fossero stati ritualmente notificati, attesa la sua residenza all’estero, e senza la partecipazione del suo difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma ha articolato una distinta valutazione in ordine ai due profili di doglianza prospettati dal ricorrente.
Con riferimento alla procedura notificatoria eseguita nei confronti del condannato, residente all’estero e iscritto all’A.I.R.E., il Collegio ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 5, n. 34504 del 2011 e ribadito da Sez. 3, n. 46813 del 2021, secondo cui, quando manca la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria deve disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.. Nella specie, la cartolina di ritorno della notifica eseguita all’estero non recava né la data di ricezione né la firma dell’interessato, sicché la procedura notificatoria doveva ritenersi illegittima per mancata dimostrazione dell’avvenuta conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Quanto, invece, alla dedotta irritualità della notifica al difensore di fiducia, il ricorrente non aveva fornito alcuna dimostrazione documentale della nomina di tale difensore nel procedimento di esecuzione, non essendo la relativa allegazione sufficiente a integrare i doveri imposti dal principio di specificità del ricorso per cassazione. Sul punto, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 45036 del 2010), secondo cui il ricorrente deve identificare l’atto processuale, indicare l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione del giudice e provare l’effettiva esistenza dell’atto. La mancata prova della nomina del difensore di fiducia rendeva quindi infondata tale censura.
In ragione dell’accoglimento del primo motivo, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio, che dovrà svolgersi in conformità ai principi di diritto enunciati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.