Sequestro preventivo nullo e interesse ad impugnare del soggetto in indagine (Cass. pen. Sez. IV n. 22530 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il tribunale del riesame, accertato che il decreto di sequestro preventivo è affetto da un vizio radicale per difetto dei presupposti di legge, deve annullare il provvedimento e disporre la restituzione del bene, non potendo sottrarsi a tale esito sul presupposto dell’inesistenza dell’interesse ad impugnare. L’interesse del soggetto sottoposto alle indagini a proporre richiesta di riesame sussiste ove sia allegato un pregiudizio concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla sua posizione, non necessariamente implicante il diritto alla restituzione del bene. Esso permane anche quando l’indagato abbia sostenuto che la somma sequestrata appartiene a terzi, ove il sequestro preventivo sia stato fondato sulla qualificazione del denaro come profitto del reato a lui ascritto, poiché il vincolo incide direttamente sulla sua sfera giuridica.

Il Fatto

La Guardia di Finanza eseguiva una perquisizione presso un’abitazione, rinvenendo sostanza stupefacente, strumenti per il confezionamento e una somma in contanti di € 1.790,00. Il pubblico ministero convalidava il sequestro d’urgenza e chiedeva al giudice per le indagini preliminari la convalida e il sequestro preventivo del denaro.

Il giudice respingeva la convalida per tardività della richiesta, ma disponeva comunque il sequestro preventivo della somma, ravvisando il fumus del reato di detenzione a fini di spaccio e il periculum in mora. L’indagato proponeva due distinte richieste di riesame. Il Tribunale di Potenza, con due ordinanze, le dichiarava entrambe inammissibili per difetto di interesse, avendo l’indagato sostenuto che il denaro apparteneva alla madre e alla sorella. Proponevano ricorso per cassazione l’indagato e le due congiunte.

La Motivazione della Corte

La Corte delimita anzitutto l’oggetto del giudizio di legittimità, circoscritto al ricorso relativo all’ordinanza che riguarda il solo sequestro della somma in denaro. Ne deriva l’inammissibilità delle richieste restitutorie vertenti sul restante materiale sequestrato dalla polizia giudiziaria, estraneo al provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Del pari inammissibili sono i ricorsi delle due congiunte, trattandosi di provvedimento adottato all’esito di una richiesta di riesame che non era stata dalle stesse formulata: la domanda di restituzione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Nel merito, il ricorso dell’indagato è fondato. Il Tribunale aveva espressamente riconosciuto che il decreto del giudice era stato adottato in mancanza dei presupposti di legge: il pubblico ministero aveva richiamato solo incidentalmente gli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., senza alcuna analisi dei dati reddituali, e non era stata contestata la cessione ma la sola detenzione, sicché non poteva affermarsi che il denaro costituisse profitto del reato. Lo stesso Tribunale aveva testualmente affermato che si sarebbe imposto l’annullamento del decreto con restituzione delle somme.

Ciò nondimeno, il Tribunale non ha tratto le dovute conseguenze da tale ragionamento, ritenendo superato il vizio radicale per difetto di interesse dell’istante. La Corte richiama il principio del massimo Consesso secondo cui l’indagato può proporre riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione (Sez. U, n. 7983 del 25.09.2025, dep. 2026, Calvarese). L’interesse attiene non all’esito dello scrutinio sui presupposti, ma all’eliminazione di un pregiudizio su situazioni giuridiche soggettive tutelate, anche quando non implichi il diritto alla restituzione.

Nel caso concreto il giudice aveva qualificato il denaro come profitto del reato ascritto all’indagato, sicché il vincolo incideva direttamente sulla sua posizione. Accertato il vizio radicale del decreto e ritenuta la richiesta del pubblico ministero inidonea a qualificare il sequestro come finalizzato alla confisca per sproporzione, il Tribunale avrebbe dovuto annullare il provvedimento. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto, con restituzione all’avente diritto della somma in sequestro; il ricorso è inammissibile nel resto. Le due congiunte sono condannate alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuna alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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