Bancarotta fraudolenta: capienza del patrimonio residuo non esclude la distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 26604 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il principio di necessaria offensività della condotta impone di valutare la concreta idoneità dell’atto di disposizione a determinare una situazione di pericolo per il patrimonio della società. La residua capienza patrimoniale della cedente e l’asserito favorevole contesto economico non escludono tale pericolo quando la cessione dei beni aziendali avvenga a prezzo mai versato, poco prima del fallimento, con previsione di locazione dell’opificio a canone irrisorio. Gli indici di fraudolenza, che permettono di colorare un’operazione astrattamente lecita, presuppongono infatti l’equivocità del dato fattuale: equivocità intrinsecamente esclusa a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia già fruito in due distinte occasioni, neppure se revocata ai sensi dell’art. 168 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello conferma la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale. All’imputato, amministratore della società poi dichiarata fallita, si contesta di avere distratto i beni aziendali, fittiziamente ceduti in favore dell’impresa individuale della figlia per un corrispettivo mai versato.
Il ricorso deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancanza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. La difesa sostiene che, in ragione della capienza del patrimonio residuo rimasto nella titolarità della cedente e delle pretese dei creditori insinuati, l’atto di cessione non avrebbe procurato alcun danno né poteva determinare una situazione di pericolo. Un terzo motivo censura la negata sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’assunto difensivo, che riconosce corretto: il principio di necessaria offensività è applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari. Esso impone di valutare, se non l’effettivo pregiudizio ai creditori, rilevante ai fini dell’aggravante dell’art. 219 l. fall., la concreta idoneità dell’atto a determinare una situazione di pericolo per il patrimonio sociale.
Il giudice di merito deve pertanto dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto, ricercando gli indici di fraudolenza utili alla prognosi postuma di messa in pericolo dell’integrità patrimoniale e alla relativa proiezione soggettiva. Tali indici risiedono nella condizione patrimoniale dell’impresa, nella congiuntura economica, nel contesto operativo e nella distanza del fatto generatore dello squilibrio rispetto a ogni canone di ragionevolezza imprenditoriale.
Gli indici, però, permettono di colorare un’operazione astrattamente lecita e presuppongono l’equivocità del dato fattuale. Tale equivocità è intrinsecamente esclusa a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria; ciò rende irrilevante la c.d. zona di rischio penale.
Nel caso concreto i fatti non sono in contestazione: la società ha ceduto i beni aziendali a prezzo mai versato, poco prima del fallimento, con locazione dell’opificio a canone irrisorio. Ne deriva una sottrazione immediata di significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente pregiudizievole in ottica concorsuale, non esclusa dalla residua capienza né dal contesto economico, in realtà inesistente per l’imminente fallimento.
Quanto alla sospensione condizionale, il motivo è manifestamente infondato: l’imputato ha già beneficiato due volte del beneficio, a prescindere dalla natura del reato. Il beneficio non può essere concesso a chi ne abbia già fruito in due distinte occasioni, neppure se revocato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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