Inammissibile il ricorso sul diniego delle attenuanti se generico (Cass. pen. Sez. VII n. 8955 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e reiterazione, il ricorso per cassazione che censuri l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche limitandosi a valorizzare il solo dato ponderale, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione sulla lieve entità e sulla concedibilità delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo se la motivazione risulti carente o contraddittoria. Il giudizio di insussistenza di elementi positivamente valorizzabili non può essere superato dalla dichiarazione confessoria resa quando il quadro probatorio sia già completo e solidissimo.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato — escludendo la recidiva e rideterminando il trattamento sanzionatorio — la condanna inflitta in primo grado con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Como.

Con due ordini di censure il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria ha contestato la prospettata inammissibilità delle doglianze.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il primo ordine di censure è reiterativo e generico: la difesa si è limitata a considerare il solo dato ponderale, definito dalla Corte d’Appello “tutt’altro che irrisorio”, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito.

Tali elementi — il sequestro nell’abitazione di una pressa di ferro per il confezionamento dei panetti, di un sigillo di marca automobilistica per la loro marchiatura, di svariate confezioni di sostanza da taglio, nonché di una considerevole somma di danaro, in parte occultata, all’interno del veicolo — sono stati ritenuti indicativi di un’attività di taglio e lavorazione finalizzata alla commissione dello stupefacente.

La Corte ha condiviso il giudizio dei giudici di merito secondo cui il mancato rinvenimento di bilancini o buste di plastica, che solitamente caratterizzano le attività di spaccio di livello inferiore, risulta irrilevante a fronte degli elementi complessivamente acquisiti, che depongono per un’attività organizzata di preparazione della sostanza.

Quanto alla residua doglianza, la Corte ha osservato che il giudice di appello ha condiviso il giudizio del G.i.p. circa l’insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, anche alla luce del precedente a carico. Alla dichiarazione confessoria non può attribuirsi alcun rilievo quando sia resa in presenza di un quadro probatorio già completo e solidissimo.

Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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