Sequestro preventivo finalizzato a confisca: periculum desumibile dalle modalità della condotta (Cass. pen. Sez. V n. 5248 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il pericolo può essere desunto da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura dei beni, oppure da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere. Le modalità della condotta di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione rendono concreto e attuale il rischio di ulteriore dispersione dei beni, e la motivazione non può dirsi del tutto assente.

Il Fatto

Il tribunale del riesame, adito ex artt. 322 e 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto beni mobili strumentali, e rigettava l’istanza proposta, quale terzo interessato, dalla società amministrata dal ricorrente.

Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione contestata all’amministratore di una società fallita, il quale avrebbe creato una nuova società, intestata ai figli, trasferendovi i beni della prima a fronte di pagamenti fittizi. Il ricorrente, amministratore di diritto della nuova società e indagato come concorrente, proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge per difetto assoluto di motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce in via preliminare la legittimazione del terzo intestatario del bene aggredito a contestare, oltre alla fittizietà dell’intestazione, anche l’oggettiva confiscabilità del bene in difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora, potendo l’assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura reale dell’intestazione (Sez. 6 n. 15673 del 13/03/2024; Sez. 3 n. 9709 del 10.10.2023).

Rammenta poi che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. 2 n. 49739 del 10/10/2023).

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, desumibile da elementi oggettivi o soggettivi, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 2 n. 49491 del 4/11/2022; Sez. 3 n. 44874 del 11/10/2022; Sez. 3 n. 47054 del 22/09/2022; Sez. Un. n. 36959 del 24/06/2021).

Il ricorrente non ha articolato eccezioni sul fumus commissi delicti, sicché resta ferma la sussistenza di concreti elementi indiziari di riconducibilità del delitto agli indagati, senza che il compendio debba assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024).

La motivazione del tribunale del riesame, pur concisa, non è del tutto assente: è incentrata sul pericolo di dispersione desunto dalle modalità della condotta e dal comportamento del ricorrente, che, avendo condiviso il disegno di spoliazione della società fallita, rende concreto e attuale il rischio di ulteriore dispersione. Irrilevante la finalità impeditiva integrata dal tribunale, non consentita (Sez. 6 n. 53453 del 16/11/2016), e non scrutinabili gli ulteriori rilievi difensivi, di natura motivazionale. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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