Estorsione e esercizio arbitrario si distinguono sul dolo (Cass. pen. Sez. II n. 11915 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Non è sufficiente a escludere l’estorsione la sola prospettazione di un credito lecito vantato dall’agente, né rileva il tenore della violenza in sé considerato. È pertanto immotivato, e integra vizio di motivazione, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata a verificare la circostanza di fatto decisiva per la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Pescara, ha confermato la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione, lesioni personali, minaccia grave e porto ingiustificato di armi improprie. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, volta a un nuovo esame della persona offesa, padre dell’imputato. La difesa sosteneva che la richiesta di danaro fosse collegata a un credito di natura lecita, legato a un mantenimento riconosciuto dal genitore, e che la violenza si fosse estrinsecata in un solo spintone, non finalizzato alla coartazione. In subordine, si chiedeva di ravvisare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi non investono la sussistenza dei reati di cui ai capi 3, 4 e 5 — lesioni personali, minaccia grave e porto abusivo di armi improprie — sulla cui affermazione di responsabilità si è formato il giudicato.
Quanto al reato di estorsione, il Collegio ritiene non fondato l’assunto difensivo secondo cui il ricorrente non avrebbe esercitato alcuna violenza finalizzata all’ottenimento di una somma di danaro. La sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello e il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna, aveva sottolineato che un teste presente ai fatti aveva riferito come l’imputato, dopo aver spinto il padre facendolo rovinare per terra, avesse ribadito la perentoria richiesta di danaro, poi soddisfatta dal genitore.
Il punto decisivo riguarda però la qualificazione giuridica. Nell’atto di appello si era paventata la circostanza che la richiesta di danaro potesse avere una causale lecita, legata a crediti alimentari riconosciuti dal padre. Sul punto la Corte di appello ha risposto in termini giuridicamente non corretti: da un lato ha ammesso la possibilità che l’imputato vantasse un credito di natura lecita; dall’altro ha escluso il reato di esercizio arbitrario fondandosi su un principio risalente, che valorizza il tenore della violenza, ormai superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
La Corte richiama sul punto Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, secondo cui i due reati si differenziano in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi con le ordinarie regole probatorie. Su questa base risulta immotivato anche il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata proprio alla verifica della circostanza di fatto decisiva per la corretta qualificazione giuridica, mediante nuovo esame della persona offesa.
La sentenza è pertanto annullata limitatamente al reato di estorsione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, ove la richiesta andrà rivalutata unitamente a un nuovo controllo di merito delle risultanze processuali, non effettuabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.