Sequestro preventivo: ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 10988 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame dei provvedimenti impositivi di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge e non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. La motivazione apparente integra pertanto violazione di legge deducibile in cassazione, mentre la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa resta estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza impugnata, dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione la richiesta di riesame proposta da una terza interessata in relazione a una somma in sequestro, annullava il decreto di sequestro preventivo quanto a tre orologi disponendone la restituzione, e confermava il vincolo su una somma di denaro contante e sui gioielli custoditi in una cassetta di sicurezza nella disponibilità della ricorrente.

La terza interessata ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell’obbligo di motivazione: il Tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente, senza esporre le ragioni della conferma del sequestro e senza chiarire il rigetto dell’istanza di restituzione della somma, accumulata secondo la ricorrente in trentasette anni di matrimonio, né argomentando sui gioielli e preziosi rinvenuti, appartenenti alla sua famiglia di origine.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale che delimita il sindacato di legittimità. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso contro le ordinanze rese in sede di riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. Ne deriva l’esclusione dei vizi logici della motivazione riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio.

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato: nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, compresi quei vizi della motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e perciò inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. La soglia è dunque quella della motivazione apparente, non della motivazione semplicemente insufficiente.

Applicando tale criterio, la Corte esamina separatamente i due cespiti. Quanto alla somma di denaro contante, il Tribunale ha ritenuto non verosimile l’assunto della ricorrente, fondato sulle dichiarazioni del coniuge indagato e sulle proprie affermazioni, prive di supporto documentale, rilevando che il coniuge è stato per anni l’unica fonte di reddito familiare e che la somma non può quindi che essere provento delle sue attività. Si tratta di argomentazioni congrue: il ricorso, su questo punto, è manifestamente infondato e generico.

Quanto ai gioielli rinvenuti nella cassetta di sicurezza, invece, il provvedimento impugnato non offre alcuna motivazione, neppure per respingere l’assunto difensivo relativo alla loro provenienza familiare. La Corte ravvisa così il vizio di violazione di legge denunciato, per omissione della prescritta motivazione, e dispone l’annullamento dell’ordinanza limitatamente al sequestro dei preziosi, con rinvio al Tribunale di Roma perché verifichi la fondatezza delle censure difensive e renda adeguata motivazione degli elementi di fatto e di diritto e dell’iter logico seguito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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