Gravità indiziaria e appello del PM: verifica globale degli indizi (Cass. pen. Sez. I n. 30326 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame che accolga l’appello del pubblico ministero deve valutare gli indizi secondo una lettura unitaria e complessiva, non atomistica, valorizzando la contiguità spazio-temporale delle condotte, l’omogeneità delle modalità esecutive e l’unitarietà del fine perseguito. Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla gravità indiziaria è limitato alla verifica della congruenza logica e del rispetto dei principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non potendosi prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’appello del pubblico ministero che contesti il mancato riconoscimento della gravità indiziaria devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione della misura prospettate nella richiesta originaria, ivi comprese le esigenze cautelari.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, in riforma dell’ordinanza reiettiva della custodia in carcere, ha applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico in relazione a due episodi di incendio di autovetture contestati ai sensi dell’art. 423 cod. pen.

Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di appello cautelare, di scelta della misura e di valutazione delle esigenze cautelari, nonché la carenza di interesse del pubblico ministero e la violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura dell’ordinanza impugnata, che ha a oggetto due dei tre episodi contestati, per i quali il Giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto sussistere la gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame ha invece riconosciuto tale gravità sulla base di una valutazione non atomistica degli indizi, alla luce di un impianto argomentativo coerente e logico.

Il Collegio sottolinea che il Tribunale ha condiviso il giudizio di credibilità della persona offesa, riscontrandone la linearità anche in ragione di ulteriori elementi oggettivi, quali il materiale video prodotto dalla vittima. Sono state valorizzate la contiguità spazio-temporale delle condotte, l’omogeneità delle modalità esecutive, l’identità delle vittime e l’unitarietà del fine perseguito, desumendosi un legame teleologico tra tutte le condotte.

Quanto ai limiti del controllo di legittimità, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, denunciato un vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi, spetta alla Suprema Corte verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo di quelle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, richiamando Sez. 2 n. 27866 del 2019 e Sezioni Unite n. 11 del 2000, Audino.

Quanto all’interesse del pubblico ministero, la Corte ribadisce che l’impugnazione avverso il diniego della misura per insussistenza della gravità indiziaria devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste, secondo il principio di Sez. 6 n. 5332 del 2023, Pmt, e che questi dovrà esaminare le esigenze cautelari con gli stessi poteri del primo giudice (Sez. 6 n. 17749 del 2017). Il Tribunale ha così correttamente ritenuto il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., fronteggiabile solo con la misura applicata.

Infine, la doglianza relativa al ne bis in idem è dichiarata manifestamente infondata, essendosi il ricorrente limitato ad allegare la notifica dell’interrogatorio ai sensi dell’art. 291-quater cod. proc. pen. senza specificare le ragioni della dedotta violazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 423 c.p.

Tutte le 39 sentenze sull'art. 423 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *