Sequestro preventivo e ricorso per cassazione limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 33798 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Resta invece estranea al giudizio di legittimità ogni doglianza che si risolva in una rilettura del compendio indiziario e in una diversa ricostruzione del fatto. Il ricorso è pertanto inammissibile quando prospetta un conteggio alternativo delle poste rilevanti in contrasto con il dato fattuale ritenuto dirimente dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 25 marzo 2025, ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Palmi aveva respinto l’istanza di revoca del sequestro preventivo. Il vincolo era stato disposto in relazione al reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, contestato all’interessato quale titolare di ditta individuale per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2017. In sede di riesame la somma evasa era stata quantificata in misura ridotta rispetto all’originaria contestazione, per effetto della sottrazione del credito d’imposta accertato dalla polizia giudiziaria e dall’Agenzia delle entrate.
Avverso tale ordinanza la difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di IVA e la mancanza di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione della documentazione contabile prodotta e alla questione della necessità di emissione delle autofatture.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione in materia cautelare reale alla sola violazione di legge. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tale nozione rientrano anche i vizi motivazionali così radicali da privare il provvedimento dei requisiti minimi di coerenza e comprensibilità dell’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Applicando tale principio, la Corte rileva che le doglianze, al di là della loro intestazione formale, attengono tutte alla motivazione del provvedimento impugnato, che risulta tutt’altro che lacunosa e pienamente logica. Il Tribunale aveva correttamente individuato il dato dirimente nella mancanza delle fatture relative agli acquisti compiuti nel 2017 e nell’assoluta mancanza di collaborazione dell’indagato durante le indagini, per l’inottemperanza all’invito di esibizione della documentazione contabile.
Quanto al primo motivo, la prospettazione difensiva — ripetitiva di quella già proposta in riesame e basata su un conteggio alternativo delle poste, sulla consulenza contabile e su una missiva della società fornitrice — è stata ritenuta infondata. Il documento contabile prodotto proviene dal medesimo indagato ed è quindi inidoneo a dimostrare la corretta entità delle somme dovute. La Corte condivide altresì l’interpretazione della missiva, che non si riferisce specificamente all’anno 2017 e non esclude l’emissione di fatture esenti da IVA. La ricostruzione contabile della polizia giudiziaria non si fonda su presunzioni, ma tiene conto degli elementi acquisiti dalle indagini e provenienti anche dalla società cedente il carburante.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La deduzione secondo cui la questione dell’autofatturazione sarebbe nuova è manifestamente erronea, essendo stata affrontata dal Tribunale. Il carattere meramente ipotetico della prospettazione difensiva sconta la mancata produzione delle fatture 2017 e si sostanzia in un tentativo di rilettura critica della valenza indiziaria della tabella della Guardia di Finanza, non consentito in sede di legittimità per il richiamato limite dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Da ultimo, la Corte, richiamata la sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale, rileva l’assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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