Impugnazione cautelare del P.M. inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. II n. 29089 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche l’impugnazione cautelare proposta dal Pubblico ministero deve essere sorretta da un interesse concreto e attuale, che persiste sino al momento della decisione. Tale interesse può ravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza, la cui rimozione o modifica incida effettivamente sulla libertà personale dell’indagato. L’interesse all’impugnazione non può identificarsi con la pretesa all’affermazione di un astratto principio giuridico o all’esattezza teorica della decisione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del P.M. che si dolga dell’esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale quando, medio tempore, la misura cautelare sia stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari. La riqualificazione giuridica compiuta nel procedimento incidentale de libertate non è vincolante nel procedimento di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza aveva riformato il provvedimento cautelare emesso nei confronti dell’indagato, riqualificando la fattispecie contestata di rapina aggravata in quella di furto pluriaggravato, pur confermando la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale, contestando la qualificazione giuridica adottata dal riesame. Secondo il ricorrente, la condotta del coindagato che impedisce alla vittima di chiudere la portiera e successivamente la riapre integra l’elemento materiale della violenza alla persona, avendo limitato la libertà personale di una vittima novantatreenne.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Medio tempore, la misura cautelare applicata all’indagato è stata revocata con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Torino per essere venute meno le esigenze cautelari sottese alla sua applicazione, come da ordinanza depositata dalla difesa.
Il Collegio richiama i principi generali fissati dagli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen.: per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto — ossia mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio asseritamente subito con il provvedimento impugnato — e persistere sino al momento della decisione. L’interesse all’impugnazione va inteso come pretesa all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all’affermazione di un astratto principio giuridico o all’esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione.
Da tali premesse deriva che anche l’impugnazione cautelare proposta dal Pubblico ministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, ravvisabile soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza, la cui rimozione o modifica incida effettivamente sulla libertà personale dell’indagato. In linea con tale regula iuris, la Corte richiama Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014, che in un caso sovrapponibile ha escluso la sussistenza di un interesse del P.M. a ricorrere qualora egli si dolga dell’esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, ma la misura cautelare sia stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari.
Ad ulteriore conforto della mancanza di interesse, il Collegio osserva che la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale de libertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito. Il P.M. non incontrerà quindi alcuna preclusione a riproporre l’originario nomen iuris in sede di richiesta di rinvio a giudizio, fermo restando il potere del giudice dell’udienza preliminare di dare al fatto la veste giuridica ritenuta corretta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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