Sequestro preventivo e vizi di motivazione: il confine della violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 33799 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Le doglianze che contestano la consistenza dei manufatti preesistenti, la loro comparazione con il progetto e l’esistenza degli aumenti volumetrici attengono al profilo fattuale e non integrano violazione di legge. La S.C.I.A., essendo atto del privato, non necessita di disapplicazione, ma del semplice accertamento della sua illegittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24 febbraio 2025 ha confermato il decreto con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo di due complessi immobili siti in Agrigento. Il provvedimento cautelare era stato emesso in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché agli artt. 110 cod. pen. e 181, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’assenza e la mera apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti; l’erronea applicazione dell’art. 3 del testo unico sull’edilizia, per avere il Tribunale qualificato l’intervento come nuova costruzione anziché come ristrutturazione; l’errata applicazione dell’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, contestando la sussistenza di aumenti volumetrici.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che delimita il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali alla sola violazione di legge. In tale nozione rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il collegio richiama sul punto un consolidato indirizzo (Sez. II n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608; Sez. II n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. VI n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Su questa base il ricorso è dichiarato inammissibile. Le censure, al di là della loro intestazione formale, investono la consistenza dei manufatti preesistenti alle opere realizzate e la loro comparazione con i progetti depositati: si tratta di valutazioni di fatto, non di considerazioni interpretative sulle norme applicabili, e come tali sottratte al sindacato di legittimità.
Quanto al primo motivo, il Tribunale del riesame ha ricostruito la vicenda e ha ritenuto di poter ricavare dalle relazioni istruttorie a corredo della S.C.I.A. indizi di difformità tra l’opera realizzata e quella prevista in progetto: ulteriori elevazioni fuori terra, un ascensore in cemento armato e una rampa di scala non previsti, un aumento di superficie per la modifica delle terrazze, la mancata realizzazione della pensilina. Non rilevano, per la Corte, il numero dei fabbricati, le quote a livello, la mancata conclusione della ristrutturazione o la presenza del materiale inerte: elementi che al più sarebbero stati utili, ma non necessari, a fondare il fumus.
Il secondo motivo è inammissibile per ragioni analoghe. Non si controverte dell’interpretazione dell’art. 3 del testo unico sull’edilizia, ma del rilievo del Tribunale secondo cui, nella specie, la volumetria risultava aumentata mediante ampliamento della sagoma e dell’altezza, con conseguente qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. Il mancato riferimento alla disapplicazione della S.C.I.A. è irrilevante: trattandosi di atto del privato, non occorre disapplicazione, ma semplice accertamento della sua illegittimità.
Anche il terzo motivo non è ricondotto alla violazione di legge. Il giudice della cautela e il Tribunale hanno ritenuto sussumibile il fatto nella fattispecie penale, desumendo che i lavori erano in corso di realizzazione in assenza del necessario permesso di costruire e su area sottoposta a vincolo paesaggistico. La contestazione degli aumenti volumetrici si fonda su una valutazione comparativa tra preesistente e realizzato, già condotta dal Tribunale sulla base delle risultanze di indagine e afferente al profilo fattuale.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro, non sussistendo elementi per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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