Sequestro probatorio di dispositivi e account mail: obbligo di selezione dei dati (Cass. pen. Sez. VI n. 1280 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di dispositivi informatici e di account di posta elettronica e’ legittimo solo se il decreto del pubblico ministero motiva le ragioni dell’apprensione estesa e onnicomprensiva, oppure indica le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale archiviato e i tempi entro cui la selezione sara’ effettuata con restituzione della copia dei dati non rilevanti. I criteri di adeguatezza, proporzionalita’ e gradualita’ valgono anche per le misure cautelari reali. Il trattenimento dei dati non puo’ protrarsi a tempo indeterminato, poiche’ l’estrazione della copia integrale realizza solo una copia-mezzo. Se il sequestro e’ eseguito presso lo studio di un difensore, le ragioni di delimitazione del perimetro devono essere ancora piu’ stringenti.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza proposta dalla difesa di un indagato per concorso in corruzione propria avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura. Il vincolo aveva colpito due telefoni cellulari, alcuni documenti, due agende cartacee e la copia informatica di diversi account di posta, questi ultimi rinvenuti presso lo studio professionale dell’indagato, esercente la professione di avvocato.
Contro l’ordinanza del Tribunale il difensore propone ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. sotto il profilo della motivazione sulla finalita’ probatoria e sulla proporzionalita’ del sequestro riguardo ai dispositivi e alle caselle di posta, e violazione dell’art. 103 cod. proc. pen. per la possibile acquisizione di dati afferenti all’attivita’ professionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo e’ dichiarato inammissibile per aspecificita’ e manifesta infondatezza. La Corte ribadisce che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio va modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito contestato, alla relazione tra le cose e il reato, alla natura del bene e alla finalita’ probatoria perseguita. Nel caso il decreto descriveva il tipo di reato e le modalita’ dell’accordo corruttivo, definito mediante comunicazioni via chat in parte riscontrate sul telefono del concorrente.
E’ invece fondato il secondo motivo, con assorbimento della terza censura, che riguarda i medesimi beni. La Corte richiama il principio secondo cui i criteri di adeguatezza, proporzionalita’ e gradualita’ dell’art. 275 cod. proc. pen., previsti per le misure cautelari personali, vanno valutati anche per le misure cautelari reali, per evitare un’esasperata compressione del diritto di proprieta’. Il riferimento e’ alle pronunce Sez. 3 n. 21271 del 7/5/2014 e Sez. 5 n. 8382 del 16/1/2013, in linea con la giurisprudenza della Corte Edu sul giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritto del privato.
L’estensione e’ operata dalle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018 anche al sequestro probatorio, data la componente invasiva comune a ogni ipotesi. Ne deriva l’illegittimita’ dei sequestri probatori su contenitori informatici che, in difetto di specifiche ragioni, conducano all’indiscriminata apprensione di una massa di dati senza previa selezione ne’ indicazione dei criteri, secondo Sez. 6 n. 6623 del 09/12/2020, Sez. 6 n. 24617 del 24/02/2015 e Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020. Il sequestro non deve assumere valenza meramente esplorativa.
Il pubblico ministero deve quindi illustrare nel decreto le ragioni dell’apprensione estesa o le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, anche sul versante della perimetrazione temporale, e i tempi della selezione con restituzione della copia dei dati non rilevanti. Solo tale motivazione consente di valutare il rapporto di proporzione tra finalita’ probatorie e sacrificio imposto al titolare dei dati.
Nel caso, la giustificazione incentrata sull’impossibilita’ di selezionare ex ante i documenti puo’ sostenere l’ampiezza del sequestro, ma il rinvio alle scelte della polizia giudiziaria in sede di esecuzione e’ inadeguato: il portato delimitativo non puo’ sopravvenire all’emissione del sequestro. La Corte aggiunge che l’esecuzione presso lo studio di un difensore imponeva margini di delimitazione ancora piu’ rigorosi, poiche’ l’art. 103 cod. proc. pen. torna in gioco quando il vincolo coinvolga documentazione di terzi assistiti estranei al procedimento. L’ordinanza e il decreto sono annullati senza rinvio, limitatamente ai dispositivi telefonici e alle copie informatiche degli account, con restituzione al ricorrente.
Nota della Redazione
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