Sequestro probatorio e legittimazione del terzo acquirente a non domino (Cass. pen. Sez. II n. 11703 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquirente di un autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, neppure se ha trascritto l’acquisto nel pubblico registro automobilistico. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri l’art. 1156 cod. civ. esclude l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso, con la conseguenza che l’acquisto si opera solo con l’usucapione, restando la buona fede rilevante unicamente ai fini del termine dell’usucapione stessa. Ne deriva che il terzo interessato, privo di un titolo astrattamente idoneo all’acquisto e di una trascrizione che abbia maturato il termine richiesto dall’art. 1162 cod. civ., non è legittimato a chiedere la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio. L’inammissibilità dell’opposizione, derivante dal difetto di legittimazione, può essere rilevata in ogni grado del giudizio.

Il Fatto

Una società concessionaria acquista nel marzo 2023 un’autovettura di alta gamma, che nel giugno 2023 viene sottoposta a sequestro probatorio per consentire accertamenti sulla titolarità e sui passaggi di proprietà, nonché sugli effettivi utilizzatori. Il sequestro è convalidato dal pubblico ministero.

Il rappresentante legale della società, nella veste di terzo interessato, propone istanza di revoca e, respinta l’opposizione dal GIP con provvedimento assunto inaudita altera parte, ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 125 e 127 cod. proc. pen. per motivazione apparente e l’erronea esclusione della legittimazione, sul presupposto dell’operatività del principio “possesso vale titolo”.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il veicolo, pur nella disponibilità del rivenditore in virtù di un contratto di vendita trascritto al PRA, era in realtà stato concesso in locazione a un soggetto inadempiente nel pagamento dei canoni; dalle successive verifiche era emerso che, durante il periodo della locazione finanziaria, il bene era stato venduto a un terzo e da questi ulteriormente alienato alla società ricorrente.

Il punto centrale è la legittimazione del terzo. Il pubblico ministero aveva valorizzato l’assenza di legittimazione dell’istante, quale terzo interessato, a invocare la restituzione: pur avendo ricevuto il veicolo in buona fede, egli non ha usucapito il bene mobile registrato e non può richiederne la restituzione.

Al caso non si applica l’art. 1153 cod. civ., bensì l’art. 1162 cod. civ., come esposto nel provvedimento di rigetto. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’acquirente di autoveicolo a non domino non ne acquista la proprietà mediante il possesso di buona fede, ancorché abbia trascritto l’acquisto nel PRA, poiché l’art. 1156 cod. civ. esclude l’applicazione delle disposizioni sull’acquisto in buona fede del possesso per i beni mobili iscritti in pubblici registri: l’acquisto si opera solo con l’usucapione, restando la buona fede rilevante solo ai fini del termine (Sez. 3, n. 294 del 13.01.1994, Rv. 484984).

Il GIP, condividendo tale impostazione, non ha risposto alle specifiche censure sulle finalità e sui limiti del sequestro probatorio. Ha ribadito l’inammissibilità dell’opposizione, avendo la società proposto istanza di restituzione senza esservi legittimata: anche a volerne affermare la buona fede, manca un titolo astrattamente idoneo all’acquisto e la trascrizione difetta del decorso dei tre anni richiesto dall’art. 1162 cod. civ.

La Corte rileva che il GIP ha erroneamente rigettato l’istanza anziché dichiararla inammissibile, precisando che l’inammissibilità può essere rilevata in ogni grado del giudizio. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda determinata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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