Inottemperanza all’espulsione e stato di bisogno non scriminano il reato (Cass. pen. Sez. I n. 28431 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione clandestina, ai fini della sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non è sufficiente la considerazione del mero disagio economico, di regola sottostante al fenomeno migratorio, ma occorre la condizione di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi entro il termine assegnato alla frontiera e di acquistare il biglietto per il viaggio. La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 ha natura di reato omissivo proprio e richiede la valida adozione dell’ordine di allontanamento, nonché l’assenza dei divieti di espulsione previsti dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni in materia di categorie vulnerabili. La scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 cod. pen. non opera quando il diritto è dubbio o oggetto di controversia giuridica non ancora definita.

Il Fatto

Con sentenza del 20 ottobre 2025 il Giudice di pace di Perugia dichiarava non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione, per la particolare tenuità del fatto. L’imputato non aveva ottemperato al decreto del Prefetto, notificatogli il 18 agosto 2021, ed era stato controllato sul territorio nazionale il 17 ottobre 2021. Il giudice riteneva che lo stato di estrema povertà addotto dalla difesa non integrasse un motivo idoneo a scriminare la condotta e che la condizione sanitaria e psicologica non impedisse il rientro in patria. Rilevava, tuttavia, il lieve danno all’interesse tutelato, l’assenza di precedenti e l’inserimento in un contesto di aiuto parrocchiale.

La difesa propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi e rivendicando l’interesse ad impugnare: la pronuncia di non doversi procedere avrebbe potuto ostacolare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, preferito a quello per protezione internazionale. Il ricorrente aveva presentato richiesta di asilo, dichiarata inammissibile; il provvedimento di espulsione era stato notificato e l’istanza cautelare di sospensione respinta, con comunicazione al difensore non tempestivamente riversata sull’assistito. Nelle more del procedimento civile, si era svolto il processo penale oggi all’esame della Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte riconosce anzitutto l’interesse ad impugnare. Alla pronuncia di non doversi procedere per tenuità del fatto l’art. 651-bis cod. proc. pen. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, circa la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e l’attribuzione all’imputato; il ricorrente ha quindi indicato il concreto svantaggio processuale da rimuovere, rappresentato dal possibile pregiudizio sul percorso di regolarizzazione. Sul punto la Corte richiama Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce il principio secondo cui integra giustificato motivo l’inadempimento conseguente a condizioni di assoluta impossidenza o al mancato rilascio dei documenti necessari, purché sollecitamente richiesti (Sez. 4, n. 4164 del 21/11/2024). Il motivo ostativo deve incidere sulla possibilità oggettiva o soggettiva di ottemperare e non può ridursi al mero disagio socio-economico, connaturato alla condizione tipica del migrante irregolare (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008). Il giudice di pace ha escluso una condizione specifica ulteriore e la difesa non si è misurata con tale motivazione, limitandosi a contestare il presupposto richiesto.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il reato ha natura di reato omissivo proprio e presuppone la valida adozione dell’ordine di allontanamento e l’insussistenza dei divieti legali. I divieti di espulsione dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 operano in presenza dei relativi presupposti, ma nel caso concreto il riconoscimento della protezione era ancora sub judice. Non è dunque invocabile la scriminante dell’art. 51 cod. pen., che postula un diritto già accertato e non meramente controverso (Sez. 6, n. 28110 del 21/05/2012). Il reato si consuma al momento della scadenza del termine per ottemperare all’ordine e a quel momento va riferita l’eventuale causa di giustificazione.

Infine, il terzo motivo è rigettato sul piano dell’elemento soggettivo. La declaratoria di inammissibilità della domanda di protezione internazionale ha efficacia esecutiva e non rimane sospesa in pendenza di impugnazione, salvo specifico provvedimento cautelare (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3206 del 08/02/2025). Del tutto irrilevante è, pertanto, la mancata conoscenza del rigetto dell’istanza di sospensione. Il giudice di pace ha offerto sul punto motivazione sintetica ma esaustiva, esaminando anche le vicende processuali dedotte dalla difesa. Ne deriva il rigetto del ricorso con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *