Revoca della sospensione condizionale: difetta il potere del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 26614 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di revocare la sospensione condizionale della pena quando il fatto processuale ritenuto pregiudicante sia intervenuto prima della irrevocabilità della decisione che contiene il beneficio. La revoca presuppone un fatto nuovo rispetto alla data di decorrenza del periodo di prova, che coincide con l’irrevocabilità della decisione che ha concesso il beneficio. Non integra la fattispecie dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il reato commesso prima di tale decorrenza, né quello del secondo comma, quando la decisione con il trattamento più severo sia divenuta irrevocabile anteriormente. Esclusa la riconducibilità della vicenda all’art. 164, quarto comma, cod. pen., l’ordinanza che dispone la revoca è annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena, di mesi dieci e giorni venti di reclusione, concessa con una sentenza di secondo grado divenuta irrevocabile; la revoca muoveva dall’essere intervenuta, nel frattempo, altra condanna a pena più severa, con decisione di secondo grado.
Secondo il giudice dell’esecuzione, il giudice che aveva concesso il beneficio non era in condizione di conoscere il precedente ostativo. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 20-bis cod. pen., per non essersi il giudice dell’esecuzione pronunciato sulla possibile applicazione di una pena sostitutiva in sede di revoca, e prospettando un dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 674 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione del potere del giudice dell’esecuzione, rilevando che il ricorso non può essere qualificato come inammissibile. Il Collegio sofferma l’attenzione sulla decorrenza del periodo di prova, che ha inizio con la data di irrevocabilità della decisione contenente il beneficio.
Su tale base, la Corte esclude che sussista un fatto nuovo idoneo a legittimare la revoca. Non ricorre la fattispecie dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché non risulta un reato commesso nel periodo di prova; non ricorre neppure quella del secondo comma della medesima disposizione, perché la data di irrevocabilità della decisione con il trattamento più severo è anteriore, e non successiva, a quella di decorrenza del beneficio.
La Corte esclude altresì il rilievo dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. La sospensione condizionale è stata concessa una sola volta e in un momento in cui non esistevano condizioni ostative, poiché la condanna per fatto diverso non era ancora definitiva. Si tratta di concessione legittimamente operata, non rivalutabile in sede esecutiva.
Il fatto processuale in ipotesi pregiudicante è infatti intervenuto prima dell’irrevocabilità della decisione che contiene il beneficio. Si tratta di aspetto che, nel caso concreto, poteva al più essere portato alla cognizione del giudice di secondo grado del giudizio che contiene il beneficio, ciò che non risulta avvenuto.
Da qui la carenza di potere del giudice dell’esecuzione, che conduce all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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