Alterazione di bellezza naturale e responsabilità per condotta omissiva (Cass. pen. Sez. 3 n. 10064 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 734 cod. pen. non è una norma penale in bianco, poiché il disvalore è incentrato sull’evento di danno o di pericolo causato dalla condotta dell’agente; il riferimento alla “speciale protezione dell’autorità” ha la sola funzione di delimitare l’oggetto dell’azione, rendendo il reato configurabile solo per i luoghi individuati da un provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di tutela specifica. Tale contravvenzione, essendo un reato “a forma libera”, è integrata da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o alteri le bellezze naturali. L’alterazione rilevante non deve essere necessariamente irreparabile, potendo sussistere la lesione anche quando la bellezza dei luoghi sia suscettibile di ripristino. La tipicità della condotta omissiva può radicarsi anche in capo a chi, pur privo di poteri formali, abbia di fatto esercitato un’influenza determinante sulla gestione del bene, in un contesto di confusione delle competenze, integrando un’apporto concorsuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Aosta aveva condannato l’imputato, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Chamois, per il reato di cui all’art. 734 cod. pen., in concorso con ignoti, per aver alterato un bene paesaggistico, consistente in un lago naturale situato a oltre 2000 metri di altitudine. L’alterazione era stata cagionata dalla deliberata scelta di non alimentare il bacino idrico, causandone un drastico abbassamento del livello e conseguenti danni alla fauna e alla flora.
Avverso la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione. Con esso lamentava la violazione di legge, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata assunzione di prove decisive, contestando la ricostruzione dei fatti e la riconducibilità della condotta alla sua persona, evidenziando la mancanza di poteri formali sulla gestione delle acque e proponendo una diversa spiegazione causale dell’abbassamento del livello del lago.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, condividendo l’impianto motivazionale della sentenza impugnata. In primo luogo, ha ribadito che il reato di cui all’art. 734 cod. pen. non è una norma penale in bianco, in quanto il disvalore si concentra sull’evento di alterazione della bellezza naturale, e il riferimento alla “speciale protezione dell’autorità” serve unicamente a individuare i luoghi tutelati. Nella specie, il lago era stato correttamente qualificato come bene paesaggistico, essendo un bacino situato oltre i 2000 metri di altitudine e, pertanto, soggetto a vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004.
Quanto alla condotta, la Corte ha chiarito che la contravvenzione, essendo un reato “a forma libera”, può essere integrata anche da una condotta omissiva. Ha, quindi, valorizzato l’elemento fattuale della decisione del Sindaco di non alimentare il lago ed il suo successivo intervento per “riaprire tale alimentazione”, circostanze che dimostravano come l’imputato, al di là della titolarità di poteri formali, avesse concretamente e fattivamente inciso sulla gestione delle acque, approfittando del contesto di una piccola comunità e della confusione dei diritti di derivazione. Tale apporto, realizzato in concorso con ignoti, è stato ritenuto idoneo a integrare la fattispecie contestata.
La Corte ha, infine, disatteso le doglianze difensive, rilevando come la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente si risolvesse in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha, inoltre, escluso che la motivazione della sentenza impugnata presentasse vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, essendo gli stessi non percepibili ictu oculi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La mancata assunzione di prove decisive è stata ritenuta irrilevante, in quanto il danno era stato adeguatamente provato da testimonianze e da una relazione fotografica del Corpo Forestale.
Nota della Redazione
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