Sequestro probatorio: opposizione al rigetto va decisa con udienza camerale (Cass. pen. Sez. II n. 9489 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione di beni in sequestro, il giudice chiamato a decidere sull’opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta deve provvedere a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., con celebrazione dell’udienza camerale e rispetto del contraddittorio. L’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. pone un adempimento processuale vincolato, la cui omissione determina nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la trasmissione degli atti al giudice per il nuovo giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva la restituzione di un autocarro sottoposto a sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Il pubblico ministero rigettava la richiesta con provvedimento del 13 agosto 2024 e, avverso tale atto, il difensore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., evidenziando che la disponibilità del mezzo era funzionale all’attività dell’impresa.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela rigettava l’istanza con ordinanza del 24 settembre 2024, ritenendo il mantenimento del veicolo in sequestro funzionale all’accertamento tecnico diretto a verificare l’elemento oggettivo del reato. La società ricorreva per cassazione deducendo la mancata celebrazione dell’udienza camerale e i vizi di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta in premessa l’eccezione di inammissibilità formulata dal Procuratore generale. Dagli atti risulta depositato telematicamente il ricorso originale, debitamente sottoscritto, unitamente alla procura speciale rilasciata al difensore: la doglianza non trova quindi fondamento.
Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che, a seguito dell’opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione, «il giudice provvede a norma dell’art. 127». Si tratta di un richiamo che impone la celebrazione dell’udienza camerale con pieno rispetto del contraddittorio.
Non risulta che l’udienza sia stata celebrata. L’ordinanza impugnata è pertanto viziata per violazione del contraddittorio, con conseguente annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, Sezione G.i.p., per il nuovo giudizio. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo ai pretesi vizi di motivazione e alla mancata valutazione degli esiti degli accertamenti tecnici già compiuti.
Nota della Redazione
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