Particolare tenuità del fatto ed evasione: esclusione per condotta notturna ingiustificata (Cass. pen. Sez. 6 n. 15593 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile al reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. L’applicabilità è condizionata alla verifica che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima. Il giudizio di esclusione della minima offensività si sottrae al sindacato di legittimità quando sia fondato sulla considerazione delle concrete modalità del fatto, quali l’assenza di giustificazione dell’allontanamento, la sua durata potenzialmente estesa e la condotta successiva priva di indici di resipiscenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 07/10/2025, confermava la decisione di primo grado con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di evasione e condannato a pena di giustizia. L’imputato, sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, si era allontanato dall’abitazione: l’allarme era scattato alle ore 00.43 del 19.11.2023 e il rientro spontaneo era avvenuto alle ore 1.18 dello stesso giorno.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio cumulativo di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità. La Corte territoriale avrebbe apoditticamente escluso la ricorrenza della causa, senza considerare la minima durata dell’allontanamento e la natura isolata del fatto, apprezzabile in termini di speciale tenuità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La sentenza impugnata aveva correttamente escluso la causa di non punibilità valorizzando le concrete modalità del fatto: il mancato rinvenimento dell’imputato in occasione del controllo delle forze di polizia alle ore 00.43 del 19.11.2023 e l’assenza di qualsivoglia giustificazione, al momento del rientro, circa le ragioni e la durata dell’allontanamento.

La Corte ha evidenziato come la durata dell’allontanamento fosse stata ritenuta dal giudice d’appello «potenzialmente anche molto estesa», in considerazione della circostanza che l’imputato non aveva fornito elementi per delimitare il frangente temporale. Ha inoltre valorizzato la condotta successiva al reato, giudicata priva di indici di resipiscenza.

I giudici di legittimità hanno precisato che le censure del ricorrente, involgendo genericamente questioni di fatto, lambiscono l’inammissibilità, poiché il giudizio sulla minima offensività è stato correttamente escluso sulla base della centrale considerazione delle circostanze della condotta, tenuta nel cuore della notte e senza alcuna giustificazione.

La Corte ha infine ribadito il principio per cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta risulti caratterizzata da un’offensività minima, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 21514 del 2020. Nel caso di specie, tale condizione è stata correttamente esclusa. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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