Sequestro probatorio, l’interesse al riesame va allegato in concreto (Cass. pen. Sez. IV n. 31325 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, l’indagato — al pari dell’imputato — è legittimato, anche in nome proprio, a proporre riesame ai sensi degli artt. 257 e 61 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 568, comma 3, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ancorché non sia il soggetto al quale le cose sono state sequestrate né la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione. Legittimazione e interesse restano però condizioni autonome e concorrenti di ammissibilità dell’impugnazione. L’interesse a impugnare non può identificarsi nel mero intento di paralizzare l’utilizzo probatorio delle cose sequestrate, essendo necessaria l’allegazione di un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla posizione dell’impugnante, in termini di eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti, eseguito presso la sede di una società e avente a oggetto, tra l’altro, sostanza stupefacente, macchinari e telefoni cellulari appartenenti a soggetti presenti. L’indagato, amministratore della società, proponeva richiesta di riesame.

Il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, dichiarava l’istanza inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, per difetto di legittimazione dell’indagato rispetto ai beni sequestrati alla società e ai telefoni di terzi; dall’altro, per assenza di un interesse attuale e concreto. L’indagato ricorreva allora per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal quadro normativo recentemente ricostruito da Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese che, pur pronunciandosi in tema di sequestro preventivo, ha argomentato in termini generali, riferibili anche al sequestro probatorio. L’istanza di riesame va ricompresa tra i mezzi di impugnazione: si applicano quindi le norme generali, ove non derogate da una disciplina specifica.

Il riferimento è, in primo luogo, all’art. 568 cod. proc. pen., che sancisce la tassatività dei mezzi di impugnazione, delimita la legittimazione a chi la legge espressamente la riconosce e richiede, per impugnare, di avervi interesse. In secondo luogo rileva l’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per il quale l’impugnazione è inammissibile se proposta da chi non è legittimato o non ha interesse. Legittimazione e interesse devono dunque concorrere.

Sul primo versante la Corte accoglie la doglianza. Gli artt. 322 e 257 cod. proc. pen. individuano quali soggetti legittimati al riesame, rispettivamente, l’imputato — e quindi l’indagato ai sensi dell’art. 61 cod. proc. pen. —, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione. L’ordinanza impugnata ha invece ritenuto non legittimato l’indagato perché il riesame era stato proposto in nome proprio e non quale legale rappresentante della società, né rispetto ai telefoni sequestrati a terzi. Tale impostazione non è corretta: l’indagato è legittimato anche in nome proprio.

Sul secondo versante, decisivo e assorbente, la Corte conferma il rigetto. Pur quando non implichi il diritto alla restituzione del bene, l’interesse deve essere allegato in termini di eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento — come la salvaguardia della disponibilità esclusiva dei dati o la proporzionalità tra esigenze dell’accertamento e sacrificio della riservatezza. Non basta il mero interesse a che le cose non entrino nel compendio probatorio. I procedimenti incidentali tutelano diritti di libertà personale o reale attinti dal provvedimento, ma non possono assumere valenza anticipatoria rispetto alla pronuncia di merito, che conserva piena autonomia.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per l’assorbente profilo dell’interesse, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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