Confisca del denaro nel patteggiamento: serve la prova del nesso col reato (Cass. pen. Sez. III n. 6792 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche dopo la modifica dell’art. 445 cod. proc. pen., che ha esteso l’adozione della confisca a tutti i casi previsti dall’art. 240 cod. pen., il giudice che dispone la misura è tenuto a motivare l’esercizio del potere discrezionale, evidenziando i presupposti della confisca. Ove la confisca sia disposta senza motivazione o con motivazione insufficiente, sussiste l’interesse all’impugnazione dell’imputato che abbia contestato, nel merito o nei motivi di ricorso, l’esistenza di un nesso tra il reato e il bene. La Corte, rilevata la fondatezza del ricorso, annulla la sentenza resa in sede di patteggiamento limitatamente alla disposizione sulla confisca. Se si tratta di confisca facoltativa, il giudice non può esimersi dall’accertare il nesso pertinenziale o eziologico con il reato contestato.

Il Fatto

Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Genova ha applicato all’imputato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la pena di nove mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa, ordinando altresì la confisca della somma di denaro in sequestro, ritenuta provento di reato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge in relazione alla confisca del denaro, per difetto di prova che la somma costituisse ricavo della vendita dello stupefacente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Costituisce principio consolidato che il giudice debba motivare l’esercizio del potere discrezionale di confisca, evidenziando i presupposti della misura disposta. Nel caso di specie la motivazione è insufficiente, limitandosi a considerare il denaro provento dell’attività di spaccio per il solo fatto che l’imputato non aveva giustificato la provenienza lecita della somma.

Il ricorrente ha rappresentato l’assenza di collegamento tra l’attività illecita accertata, di detenzione a fini di spaccio, e la somma sequestratagli di trenta euro, di modesta entità, senza che sia stata accertata alcuna attività di spaccio. Il giudice a quo, pur ordinando la confisca, non ha fornito prova alcuna che la somma fosse provento del delitto.

La Corte richiama il principio affermato da Sez. 6 n. 9930 del 13.02.2014 e dalle conformi Sez. 5 n. 8440 del 24.01.2007, Sez. 6 n. 49966 del 09.11.2004, Sez. 4 n. 33303 del 08.07.2002, Sez. 4 n. 15663 del 19.03.2001 e Sez. 4 n. 3200 del 15.10.1999.

Il Tribunale ha disposto la confisca senza alcun riferimento alla normativa applicata e senza adeguata motivazione, non accertando se ricorressero le condizioni dell’art. 240 cod. pen., ossia se si trattasse di confisca obbligatoria (prezzo del reato) ovvero di confisca facoltativa (profitto o provento). Ove si tratti di confisca facoltativa, il giudice deve accertare il nesso pertinenziale o eziologico con il reato, non essendo sufficiente un rapporto di mera occasionalità, ma richiedendosi uno stretto nesso strumentale.

Ne consegue l’annullamento sul punto della sentenza resa in sede di patteggiamento, con rinvio limitatamente alla confisca al medesimo Tribunale, perché accerti, ove non ritenga configurabile l’ipotesi di confisca obbligatoria, il nesso di strumentalità tra la somma sequestrata e il reato contestato, ferme restando l’applicazione della pena detentiva e le altre statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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