Sequestro di quote societarie e legittimazione del socio al riesame (Cass. pen. Sez. II n. 10991 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo che abbia ad oggetto le quote di una società a responsabilità limitata, il socio è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento che ne abbia disposto il vincolo o negato il dissequestro, costituendo le quote oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali. La legittimazione del socio non è esclusa dalla autonomia patrimoniale della società e opera in modo distinto dalla posizione di chi agisca quale legale rappresentante dell’ente. Ne consegue che è erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sul difetto di interesse del socio per i beni sociali, quando il vincolo abbia colpito anche le quote a lui riferibili.

Il Fatto

Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo delle quote, dei complessi aziendali e dei patrimoni sociali di due società a responsabilità limitata. I ricorrenti, soci delle compagini, avevano chiesto il riesame del decreto, contestando i presupposti applicativi del vincolo.

Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibili le istanze per difetto di interesse, rilevando che oggetto del sequestro erano i beni aziendali e il patrimonio sociale e che il socio privo della legale rappresentanza non è legittimato a chiederne la restituzione. Avverso tale ordinanza i soci hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra beni sociali e quote. I giudici del riesame avevano correttamente escluso la legittimazione del socio a dolersi del vincolo sui complessi aziendali e sul patrimonio sociale, beni che appartengono all’ente. Il ragionamento, però, non regge quando il sequestro abbia colpito anche le quote societarie.

Le quote, osserva la Corte, appartengono ai soci e non alla società. Su di esse il socio vanta una posizione giuridica soggettiva autonoma, distinta da quella dell’ente. Il vincolo ablatorio incide quindi su un diritto patrimoniale proprio del socio, che lo abilita a impugnare.

La Corte richiama Sez. I n. 5883 del 08/01/2021, con cui è stato affermato che, in tema di sequestro preventivo di quote di società a responsabilità limitata, sussiste la legittimazione del socio a proporre appello avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di dissequestro delle quote in titolarità del medesimo, costituendo esse oggetto di suoi autonomi diritti patrimoniali. Nello stesso senso sono richiamate, non massimate, Sez. III n. 26543 del 10/04/2024, Sez. VI n. 46035 del 26/10/2023 e Sez. V n. 16222 del 18/01/2022.

Il Collegio non nega la correttezza delle considerazioni sul difetto di legittimazione del socio quanto ai beni sociali, ma le reputa inidonee a sorreggere la declaratoria di inammissibilità per l’intero. Il sequestro aveva ad oggetto, oltre ai complessi e ai patrimoni aziendali, anche le quote dei soci, rispetto alle quali la legittimazione all’impugnazione non può essere negata.

L’ordinanza è pertanto annullata, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità relativa alle quote societarie, con rinvio al Tribunale di Napoli perché proceda a nuovo giudizio ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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