Guida in ebbrezza: illegittima l’applicazione delle prescrizioni delle pene sostitutive brevi al lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada (Cass. pen. n. 23453 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 costituisce un modello speciale di sanzione sostitutiva, con rinvio pieno, esclusivo e derogatorio alla disciplina di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000. Tale istituto è distinto dal lavoro di pubblica utilità sostitutivo delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge n. 689/1981. È, pertanto, illegittima, per violazione di legge e conseguente illegalità della pena, l’applicazione congiunta delle prescrizioni aggiuntive previste dalla disciplina generale. Nel giudizio abbreviato per contravvenzioni, la riduzione di pena è della metà e non di un terzo.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava l’imputata responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992 per aver condotto un veicolo in stato di ebbrezza alcolica, con tasso accertato in orario notturno. Il giudice irrogava la pena di giorni quindici di arresto ed euro ottocento di ammenda, disponendo la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità e applicando, nel farlo, le prescrizioni della disciplina generale delle pene sostitutive brevi. Avverso tale decisione l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’illegalità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato per contravvenzione è inappellabile e i vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono direttamente deducibili con il ricorso per cassazione.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha accolto le censure, richiamando il principio già affermato da Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024. L’art. 186, comma 9-bis, cod. strada introduce un modello speciale di sostituzione della pena, demandando espressamente al lavoro di pubblica utilità disciplinato dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio pieno, esclusivo e derogatorio rispetto alla disciplina generale.
Il rapporto tra la disciplina speciale e quella generale è regolato dal principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., che rende recessiva la normativa sulle pene sostitutive brevi. Ne consegue che il lavoro di pubblica utilità previsto per la guida in stato di ebbrezza non può essere assimilato a quello di cui all’art. 56-bis legge n. 689/1981, né comporta l’automatica applicazione delle prescrizioni limitative di cui al successivo art. 56-ter.
Nel caso di specie, il giudice di merito, applicando il paradigma delle pene sostitutive brevi, aveva imposto prescrizioni incidenti sulla libertà personale, quali limitazioni territoriali, divieti di frequentazione, ritiro del passaporto e obblighi di condotta, dando luogo a una pena illegale perché non prevista dall’ordinamento per la specifica fattispecie.
Parimenti fondato è stato ritenuto il primo motivo. La Corte ha rilevato che, trattandosi di contravvenzione, l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. impone la riduzione della metà della pena e non di un terzo, con conseguente errore nel quantum e nel ragguaglio del lavoro di pubblica utilità. La Corte ha disposto l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuova determinazione della pena, attenendosi ai principi indicati.
Nota della Redazione
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