Divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio sullaumento per aggravante (Cass. pen. Sez. I n. 23755 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio. La comparazione tra le sentenze, necessaria per individuare il trattamento meno deteriore, va eseguita tra quella di primo grado e quelle rese nei giudizi di rinvio, restando immodificabile in peius l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione del solo imputato. Il potere del giudice di rinvio di rivalutare la diminuzione di pena per le attenuanti incontra un duplice limite: il divieto di reformatio in peius, che non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e il giudicato parziale formatosi sulla misura della pena base ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 1, cod. proc. pen. Ne segue che, in difetto di impugnazione sul punto, l’aumento già determinato per la circostanza aggravante non può essere elevato dal giudice di rinvio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento disposto dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta al ricorrente in anni sette, mesi cinque di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. L’imputato impugnava tale sentenza, assumendo che il giudice di rinvio, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, avesse elevato l’aumento applicato per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con il temperamento dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., su un punto non devoluto al suo giudizio, in violazione del divieto di reformatio in peius e con motivazione di puro stile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e muove dalla premessa che il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio. Esso si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, dovendo la comparazione tra sentenze essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l’esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell’imputato.
Sul piano della disciplina applicabile, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la diminuzione di pena per le attenuanti incontra un duplice limite. Il primo deriva dall’osservanza del divieto di reformatio in peius, principio generale delle impugnazioni che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata. Il secondo discende dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 1, cod. proc. pen., sulla misura della pena base. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 5517 del 2023 e Sez. 6 n. 16676 del 2023.
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. Se, da un lato, il giudice di rinvio ha assunto come pena base quella già fissata dal Tribunale, dall’altro, per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ha applicato un aumento di mesi nove di reclusione, di misura maggiore a quello stabilito dalla sentenza passata in giudicato, che lo aveva fissato in mesi quattro. L’aggravio è dunque intervenuto in difetto di impugnazione sul punto.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito ma una mera operazione aritmetica, secondo il richiamo a Sez. 6 n. 3177 del 2014. La pena è così rideterminata in anni sette di reclusione ed euro 7.500,00 di multa.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale