Sequestro di smartphone esplorativo senza criteri selettivi e senza tempi di selezione (Cass. pen. Sez. VI n. 33309 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici, per essere conforme al principio di proporzionalità, deve fondarsi su criteri selettivi dei dati idonei a operare ab origine una distinzione tra informazioni pertinenti e non pertinenti. La sola indicazione del tema di prova non integra un criterio selettivo, perché consente di delimitare l’oggetto solo ex post e impone l’esame integrale dei dati: un sequestro così congegnato è esplorativo e illegittimo. La proporzionalità non impone necessariamente il ricorso a parole chiave, potendo essere perseguita con criteri alternativi. Il pubblico ministero deve inoltre indicare i tempi ragionevoli della selezione, con restituzione dei dati non rilevanti. Il difetto di proporzionalità è deducibile con il riesame e, per violazione di legge, con ricorso per cassazione.

Il Fatto

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Pavia ha disposto il sequestro probatorio di due telefoni cellulari nella disponibilità di una persona sottoposta a indagine per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per cessione di cocaina fino al febbraio 2026. Il decreto ha delimitato l’oggetto del vincolo alla «tutta la messaggistica audio-video inerente alle interlocuzioni con gli acquirenti della sostanza stupefacente», richiamando anche «parole riconducibili a dosi di stupefacenti in via indiretta».

Il Tribunale di Pavia, investito della richiesta di riesame, ha confermato il decreto, ritenendo che il riferimento a chiavi di ricerca, «sebbene non determinate», valesse a garantire la proporzionalità della misura. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: natura esplorativa e omnicomprensiva del sequestro, mancanza di motivazione su invasività e durata del vincolo, carenza di riscontri e difetto di attualità del pericolo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricognizione dei principi elaborati in materia di proporzionalità del sequestro. Ricorda che la legge n. 48/2008 ha esteso l’oggetto del sequestro ai dati informatici e che, nel sequestro digitale, il vero oggetto è il contenuto, non il dispositivo. Richiama la sentenza n. 270 del 2023 della Corte costituzionale, secondo cui i dati vanno selezionati e fatti oggetto, possibilmente, di una copia-clone, con restituzione del dispositivo.

Il Collegio sottolinea la particolare invasività della misura, capace di offrire un quadro completo della vita passata e attuale dell’interessato e di incidere anche su terzi estranei, in tensione con l’art. 8 CEDU, gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE e la direttiva 2016/680, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, causa C-548/21. Il principio di proporzionalità è poi ribadito dalle Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004, Bevilacqua e Sezioni Unite n. 36072 del 19.04.2018, Botticelli, e dalla giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 46 del 2024; C. cost. n. 162 del 2024).

La Corte ritiene fondati i primi due motivi. Sulla prima censura, osserva che non può riconoscersi efficacia selettiva a parole chiave che consentano di delimitare l’ambito del vincolo solo ex post, imponendo l’esame di tutte le conversazioni: la mera indicazione del tema di prova non è criterio selettivo. Il sequestro così delineato è una fishing expedition e non proporzionato. La proporzionalità, si precisa, è principio e non regola rigida: può essere perseguita anche con criteri diversi, purché idonei a garantire una selezione mirata. La scelta tra criteri alternativi non è sindacabile in cassazione, ma alla Corte spetta verificare la struttura logico-giuridica del bilanciamento operato dal giudice di merito.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva la carenza di motivazione sulla durata del vincolo, riferita al solo tempo necessario alle operazioni tecniche. Il pubblico ministero deve predisporre un «programma di azione» che contemperi la rapida consecuzione delle fasi e termini di ragionevole durata, senza che sia imposta l’indicazione di un termine esatto e inderogabile. L’inosservanza del termine può essere contestata con istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, con ricorso al giudice per le indagini preliminari e al riesame.

La Corte accoglie dunque i primi due motivi e annulla senza rinvio l’ordinanza e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione anche della copia integrale del contenuto dei supporti informatici, sulla scorta di Sezioni Unite n. 40963 del 20.07.2017, Andreucci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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