Il diniego delle generiche richiede motivazione specifica (Cass. pen. Sez. 6 n. 16584 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione che dia conto delle ragioni per cui il giudice non ha ritenuto di concederle, valutando la sussistenza degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. La circostanza che sia stata applicata una pena pari al minimo edittale non esime il giudice dall’obbligo di motivare specificamente il diniego, tanto più quando la richiesta sia sostenuta da elementi concreti dedotti dalla difesa. L’eventuale riferimento a un nominativo errato nella motivazione di merito, ove configuri un mero refuso, non inficia la ricostruzione dei fatti se questa risulta convergente con le emergenze processuali. La condanna alle spese processuali, ai sensi dell’art. 535 cod. proc. pen., consegue alla condanna per altri reati senza che assuma rilievo l’eventuale esclusione della procedibilità per difetto di querela relativamente ad altra imputazione prosciolta.

Il Fatto

La Corte di appello dell’Aquila confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 651 cod. pen., prosciogliendolo invece per i reati di cui all’art. 81, 660, 610 cod. pen. per intervenuta remissione tacita di querela, con condanna alle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo plurimi motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della resistenza passiva e alla consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale; l’omessa verifica sull’effettiva percezione dell’ordine di fornire le proprie generalità; la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; la condanna alle spese per la remissione di querela, rilevando l’assenza di una valida querela per il reato di cui all’art. 610 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure riguardanti i reati di cui ai capi A) e B), in quanto il ricorrente riproponeva le stesse questioni già dedotte in appello, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui le deduzioni che implicano una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono estranee al sindacato di legittimità, evidenziando come le sentenze di merito avessero congruamente motivato sull’assenza di una mera resistenza passiva e sulla piena consapevolezza dell’imputato.

Quanto al riferimento a un agente “Florindi”, non presente tra gli operanti, la Corte ne ha escluso ogni rilevanza trattandosi di un probabile refuso, non idoneo a contraddire una ricostruzione fattuale convergente con il verbale acquisito.

In relazione alla condanna alle spese per i reati prosciolti per remissione di querela, la Corte ha ravvisato la carenza di interesse alla riforma, osservando che la condanna alle spese è correlata unicamente alla condanna per i capi A) e B), ai sensi dell’art. 535 cod. proc. pen. e dell’art. 205 del d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede il recupero delle spese in misura fissa, senza che rilevi la specifica indicazione dei reati per cui è intervenuta condanna.

Il ricorso è stato invece ritenuto fondato con riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che né il giudice di primo grado né quello d’appello avevano illustrato i criteri seguiti per la determinazione della pena, con particolare riferimento all’aumento per la continuazione, né le ragioni del diniego delle attenuanti, nonostante l’applicazione del minimo edittale. Tale omissione è tanto più rilevante in quanto la difesa aveva sollecitato l’applicazione delle attenuanti adducendo la propria scelta collaborativa, avendo consentito all’acquisizione degli atti di indagine.

La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo esame sul punto, dichiarando nel contempo irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità per i capi A) e B).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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