Servitù di elettrodotto coattiva condizionata al pagamento dell’indennizzo (Cass. civ. Sez. II n. 13459 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La servitù coattiva di elettrodotto ha come titolo unicamente la pronuncia del giudice, restando l’autorizzazione amministrativa un mero presupposto, di per sé inidoneo a costituire il diritto reale. Ne consegue che il giudice non può costituire la servitù in pregiudizio del proprietario del fondo gravato senza imporre all’ente il pagamento dell’indennizzo dovuto, che deve precedere l’inizio dei lavori salvo diverso assenso del titolare del fondo servente. La domanda di determinazione dell’indennizzo non costituisce capo autonomo, essendo parte del processo di accertamento del diritto alla costituzione della servitù, e si intende implicitamente proposta dall’attore che quella costituzione richieda.
Il Fatto
I proprietari di un fondo agricolo con annessi fabbricati domandavano al Tribunale l’accertamento negativo di una servitù di elettrodotto e la condanna della società distributrice alla rimozione del palo di sostegno, ovvero al suo spostamento con corresponsione dell’indennità. La convenuta chiedeva in via subordinata la costituzione coattiva della servitù.
Il Tribunale accoglieva la domanda principale, rilevando che il palo non era autorizzato. La Corte d’Appello, in riforma, costituiva la servitù ritenendo sussistente il presupposto dell’autorizzazione amministrativa e negava l’indennizzo, non riproposto in appello, oltre al risarcimento dei danni. I proprietari ricorrono per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi investono la legittimità della costituzione. La Corte li dichiara infondati o inammissibili: il percorso individuato ricade interamente nella proprietà dei ricorrenti, così escludendo la necessità di integrare il contraddittorio con i terzi confinanti; le censure sull’individuazione della servitù e sul collegamento della linea a bassa tensione con la cabina autorizzata mirano a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non si confrontano con la motivazione dell’impugnata sentenza.
Il nucleo del provvedimento è il quinto motivo, accolto. La Corte richiama il principio per cui, quando l’ente pubblico preferisce la via della costituzione coattiva della servitù, l’autorizzazione integra un mero presupposto e la servitù ha titolo unicamente nella sentenza, che la pone in essere previo pagamento della relativa indennità, citando in tal senso Cass. n. 5864 del 1993, Cass. n. 5350 del 1987 e Sez. Un. n. 1298 del 1981.
Pur essendo abrogato l’art. 123 R.D. n. 1775/1933, l’indennità resta dovuta in base all’art. 15 della L.R. Veneto n. 24/1991, che ne prevede la corresponsione prima dell’inizio dei lavori, salvo assenso del proprietario. Trattandosi di prima formale costituzione e non di semplice spostamento di servitù già costituita, la Corte territoriale non poteva costituire la servitù senza imporre il pagamento dell’indennizzo.
L’argomento della mancata riproposizione in appello della domanda è superato: la determinazione dell’indennizzo non è capo autonomo, ma parte del processo di accertamento del diritto alla costituzione della servitù, secondo Cass. n. 12171 del 1991 e Cass. n. 1045 del 1963, e deve ritenersi implicitamente proposta dall’appellante che quella costituzione abbia richiesto.
Il sesto motivo, sul risarcimento, è assorbito per interferenza con l’indennizzo riconosciuto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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