Contributo unificato, la segreteria della commissione ha legittimazione ad impugnare (Cass. civ. Sez. V n. 13452 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di contributo unificato la legittimazione processuale, attiva e passiva, spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto impugnato, in persona del relativo direttore o di un suo delegato. La legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto, e in particolare del Ministero dell’economia e delle finanze. Il principio, affermato per il giudizio intrapreso dal contribuente contro l’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, vale mutatis mutandis anche per la correlativa legittimazione ad impugnare. Ne consegue che è errata la decisione che riconosca la rappresentanza e la legittimazione in capo al Presidente della commissione tributaria.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il provvedimento di irrogazione delle sanzioni emesso dalla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo per l’omesso pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte privata in relazione a un ricorso iscritto a ruolo nel 2012.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal direttore della segreteria della Commissione provinciale, ritenendo che la rappresentanza legale e la legittimazione processuale spettassero al Presidente della Commissione tributaria. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha quindi proposto ricorso per cassazione, riproponendo l’eccezione non esaminata dal giudice regionale. La parte privata è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dal costante orientamento secondo cui, nel giudizio intrapreso dal contribuente contro l’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto impugnato.
Tale principio si fonda su due previsioni. L’art. 247 d.P.R. n. 115/2002 individua quale ufficio incaricato della gestione delle attività di riscossione quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento. L’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, stabilisce che le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari stanno in giudizio direttamente per il contenzioso in materia di contributo unificato.
Il Collegio richiama i precedenti che hanno ribadito l’indirizzo, tra cui Cass. n. 27064/2024, che a sua volta richiama Cass. n. 11318/2020 e Cass. n. 18029/2022. Le Sezioni Unite n. 8810/2025 hanno confermato che la legittimazione passiva va esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto.
La Corte compie un passaggio ulteriore e decisivo: il principio della legittimazione delle segreterie, in persona del relativo direttore o di un suo delegato, vale anche per la correlativa legittimazione ad impugnare. La Commissione regionale, in un giudizio di appello incardinato nel 2018, non si è attenuta a tale principio, il che giustifica la cassazione della sentenza.
Quanto al motivo di appello riproposto, concernente la riduzione della sanzione, la difesa erariale ha riferito che il giudice regionale non aveva esaminato questioni di merito: tale riferimento non è compatibile con la natura squisitamente giuridica della questione. Per prudenza processuale la Corte devolve al giudice del rinvio ogni esame sul punto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.