Servizio convenzionale non equiparabile all’anzianità nel SSN (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33729 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo di servizio prestato in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, anteriormente all’inquadramento nel ruolo della dirigenza sanitaria, non è equiparabile al servizio di ruolo ai fini della maturazione dell’anzianità e della corresponsione dell’indennità di esclusività e dell’indennità di posizione variabile. L’art. 1, lett. b), del d.P.C.M. 8 marzo 2001 è norma di stretta esegesi, non applicabile in via estensiva né analogica, e il riconoscimento dell’anzianità di servizio e di esperienza professionale è subordinato ai parametri ivi specificamente indicati, relativi all’orario settimanale e all’anzianità. La nozione contrattuale di esperienza professionale, impiegata dalle parti collettive con terminologia riferibile ai soli dipendenti, non ricomprende il lavoro autonomo convenzionato, estraneo al comparto sanità. Non è ravvisabile alcun trattamento discriminatorio, poiché la diversità di trattamento scaturisce dalla diversità delle condizioni di partenza, tra rapporto convenzionale e rapporto costituito ab origine con il SSN.

Il Fatto

Una dirigente medica agisce nei confronti dell’azienda sanitaria regionale per ottenere il riconoscimento, ai fini dell’anzianità, dell’intero servizio prestato in favore del SSN, con il conseguente diritto agli aumenti retributivi previsti per i dirigenti con oltre quindici anni di servizio a decorrere dal 2011. Il Tribunale rigetta il ricorso; la Corte d’Appello riforma la decisione e accoglie la domanda, ritenendo ammissibile la produzione documentale effettuata solo in secondo grado.

La Corte territoriale, richiamando un proprio precedente di legittimità in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, considera sufficiente il rinvio a quel principio, valorizzando la continuità del servizio presso il SSN. Propone ricorso per cassazione l’azienda sanitaria, resistito dalla controricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso, ritenendole prive di pregio: il ricorso, pur contenendo ampi stralci degli atti dei gradi precedenti, non è assemblato, poiché quella trascrizione è funzionale a rendere evidenti lo sviluppo del processo e il tenore delle difese, oltre che a sorreggere la denuncia di nullità della sentenza impugnata.

Nel merito, i primi quattro motivi vengono trattati congiuntamente e accolti alla luce dei principi affermati da Cass. n. 31418/2024, cui il Collegio intende dare continuità. La Corte ricostruisce un orientamento consolidato: l’art. 5 del CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, nel determinare l’indennità di esclusività con importo differenziato per esperienza professionale, va interpretato come riferito al solo lavoro subordinato, esclusi i servizi convenzionali. L’accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002, pur estraneo al comparto, fornisce utili elementi interpretativi in tal senso.

La Corte richiama quindi il principio per cui l’art. 1, lett. b), del d.P.C.M. 8 marzo 2001 costituisce disposizione di stretta esegesi, limitata ai fini e agli effetti ivi previsti e non interpretabile in via estensiva: il periodo prestato in regime convenzionale non può essere riconosciuto ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione variabile e di quella di esclusività.

Da qui la necessità di una interpretazione rigorosa del d.P.C.M., norma secondaria non abilitata a disciplinare rapporti di impiego pubblico se non nei limiti dell’abilitazione ricevuta. La disposizione mira a evitare un trattamento deteriore per effetto dell’ingresso nel SSN, ma non detta una regola di totale parificazione del pregresso rapporto convenzionale al servizio di ruolo. La nozione di esperienza professionale non ha valenza onnicomprensiva, ma va riferita a quella maturata in qualità di dirigente del SSN a tempo indeterminato.

La Corte esclude infine il carattere discriminatorio di tale approdo: la parziale diversità di trattamento scaturisce dalla diversità delle condizioni di partenza, ed è anzi la soluzione seguita dalla sentenza impugnata a determinare un effetto discriminatorio a detrimento dei dirigenti da sempre inseriti nel SSN.

Ne consegue l’accoglimento dei primi quattro motivi per il vizio motivazionale denunciato: la pronuncia, pur dando atto della natura convenzionale dei rapporti, applica contraddittoriamente agli stessi i principi affermati per il rapporto a tempo determinato dipendente, senza chiarire le ragioni di tale applicabilità e senza rispondere sul tema effettivamente controverso. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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