Deposito telematico rifiutato e mancata riattivazione: ricorso improcedibile (Cass. civ. Sez. III n. 16979 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il deposito telematico del ricorso deve ritenersi tardivo, con conseguente improcedibilità, quando il difensore, essendo stato tempestivamente avvisato dal sistema informatico del rifiuto del deposito per invalidità del documento, non si attivi nell’immediatezza per il rinnovo entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. La mera proposizione dell’istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., avanzata a distanza di una settimana dal messaggio negativo, non integra la prova della tempestiva attivazione richiesta dalla norma. È inoltre inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta dal soccombente che lamenti la violazione dell’integrità del contraddittorio, quando tale violazione sia a lui imputabile e nessun pregiudizio derivi ai litisconsorti pretermessi, da considerare virtualmente vittoriosi nel giudizio al quale non hanno partecipato.

Il Fatto

Una parte convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma alcuni soggetti, premettendo di aver stipulato con loro un contratto preliminare di compravendita di terreni. Chiese che fosse riconosciuta la colpa esclusiva dei convenuti nella mancata stipula del definitivo, con pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., riduzione del prezzo e risarcimento dei danni.

I convenuti si costituirono, resistettero e proposero domanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento della colpa esclusiva dell’attrice e la legittimità del recesso dal preliminare, con diritto a trattenere la caparra. Dopo l’interruzione per la morte di due convenute e la riassunzione, il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse quella riconvenzionale e dichiarò legittimo il recesso. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Contro la sentenza di secondo grado la soccombente propose ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fondava su un unico motivo, con cui si deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione del principio del contraddittorio e la nullità del giudizio d’appello, per la mancata partecipazione degli eredi di una delle originarie convenute, deceduta nel corso del giudizio di primo grado e non citati in secondo grado.

La Corte ha però rilevato in via preliminare, accogliendo l’eccezione del controricorrente, che il ricorso, pur notificato tempestivamente, risultava depositato oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione. Il difensore della ricorrente era stato tempestivamente informato dal sistema informatico del rifiuto del deposito, dapprima per invalidità del documento XML e poi per un errore fatale durante la validazione. Ciononostante si era attivato soltanto una settimana dopo, presentando l’istanza di rimessione in termini.

Da questa scansione temporale la Corte ha tratto la conseguenza della tardività del deposito, non avendo il difensore dimostrato di essersi attivato nell’immediatezza della ricezione del messaggio negativo per rinnovare il deposito. Sul punto sono richiamate le ordinanze n. 19307 del 2023 e n. 1348 del 2024. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.

Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto che il motivo, ove esaminabile, sarebbe stato comunque infondato. Ha confermato l’orientamento secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell’integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito senza convenire tutti i comproprietari e senza sollecitare i poteri officiosi del giudice. La violazione lamentata era attribuibile alla stessa parte che oggi la denuncia, e alcun vantaggio poteva derivarle dall’accoglimento, se non un nuovo grado di merito. I litisconsorti pretermessi sono da considerare virtualmente vittoriosi. Sono richiamate le ordinanze n. 20091 del 2023, n. 24071 del 2019, n. 6815 del 2024 e n. 17893 del 2024. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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