Esenzione IMU agli immobili degli enti religiosi destinati ad abitazione della comunità (Cass. civ. Sez. V n. 17905 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in favore dei soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, presuppone la ricorrenza cumulativa del requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente e del requisito oggettivo della diretta destinazione dell’immobile allo svolgimento delle attività ivi elencate. Tra queste rientrano le attività di religione o di culto di cui all’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, comprensive della formazione del clero e dei religiosi, nonché le attività ricettive, da intendersi come ospitalità e accoglienza di persone non necessariamente terze ed estranee all’ente proprietario. Ne consegue che l’immobile destinato ad abitazione dei membri della comunità religiosa è adibito a una finalità strettamente istituzionale dell’ente e integra, in assenza di finalità di lucro o di commercio, il presupposto dell’esenzione. L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l’attività non è economica, cioè svolta a titolo gratuito o dietro un corrispettivo simbolico.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva emesso avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2013 in relazione ad immobili di proprietà di un ente religioso, ritenendo che essi non rientrassero nell’esenzione di legge perché destinati a residenza dei seminaristi della Casa religiosa ovvero a struttura ricettiva dei missionari rientrati alla Casa madre.
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso dell’ente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in accoglimento dell’appello, aveva riconosciuto i presupposti dell’esenzione. Avverso tale decisione il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992 e un erroneo riparto dell’onere della prova. L’ente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, e li reputa infondati. La questione riguarda l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nella versione modificata dall’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, che richiede lo svolgimento delle attività elencate con modalità non commerciali.
Il Collegio ricorda che, in materia, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che l’esenzione presupponga la ricorrenza cumulativa del requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente e del requisito oggettivo della diretta destinazione dell’immobile alle attività previste dalla norma. Resta invece irrilevante la successiva destinazione degli utili eventualmente ricavati a fini sociali o religiosi, trattandosi di un momento successivo alla loro produzione.
La Corte richiama la decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, che ha valutato la compatibilità delle disposizioni italiane in materia con l’art. 107 del TFUE. L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se ha ad oggetto immobili destinati ad attività non economica, svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico. La nozione di impresa prescinde dallo status giuridico del soggetto e dal fatto che questo persegua o meno utili, poiché anche un ente senza scopo di lucro può offrire beni o servizi sul mercato.
Nel caso concreto, il Comune ricorrente ha fondato la propria pretesa impositiva sul fatto che gli immobili fossero adibiti ad alloggio per i religiosi, ritenendoli equiparabili ad abitazioni private. La Corte osserva che anche le attività assistenziali e ricettive possono determinare l’esenzione. L’esenzione spetta all’ente ecclesiastico per l’immobile destinato ad abitazione dei membri della comunità religiosa, comportando tale destinazione un’attività non commerciale diretta alla formazione del clero e dei religiosi, espressamente compresa nell’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, nonché un’attività ricettiva, riferita all’ospitalità di persone che non devono necessariamente essere terze ed estranee all’ente proprietario.
Quanto al profilo probatorio, la decisione impugnata dà atto che lo stesso ente territoriale, negli avvisi di accertamento, non ha contestato la natura degli immobili, limitandosi a dedurre che la destinazione ad abitazione dei religiosi non rientrerebbe tra quelle agevolate. Poiché l’immobile è adibito a una finalità strettamente istituzionale dell’ente, considerata dalla legge idonea a giustificare l’esenzione, ed è esclusa ogni finalità di lucro o di commercio, il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’ente controricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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