Sgravi contributivi, nessun avviso preventivo dell’INPS per la decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33315 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi, il cui godimento è subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC da parte dell’INPS non determina l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi. Né, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione “ex post” e in qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva. L’onere probatorio del possesso dei requisiti grava sull’impresa che si avvale dei benefici.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Siracusa avverso due avvisi di addebito emessi dall’INPS per contributi omessi e rettifiche dei modelli DM/10. La ricorrente deduceva di aver corrisposto il dovuto, di non aver mai ricevuto avviso bonario né note di rettifica e di non essere stata posta in condizione di sanare irregolarità non gravi, dalle quali era derivata la perdita del diritto agli sgravi.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e annullava gli avvisi. La Corte d’Appello di Catania, in riforma, rigettava l’opposizione e condannava la società al pagamento delle somme richieste. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per aver considerato irrilevante la mancata prova dell’invio delle note di rettifica e dell’invito a regolarizzare, richiamando l’art. 4 del d.m. 30/01/2015 in materia di DURC. La Corte ha replicato che la comunicazione preventiva non è necessaria né per la decadenza dagli sgravi né per la perdita del DURC: è il soggetto che usufruisce dei benefici a dover assicurare la totale e continua regolarità contributiva, non essendo l’INPS tenuto a controlli preventivi, avvisi o richieste.

Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dal costante orientamento richiamato dalla sentenza impugnata, secondo cui la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC non determina l’inesigibilità delle differenze contributive; né può consentirsi una regolarizzazione tardiva in contrasto con la ratio della norma. Sono richiamate Cass. n. 27107 del 2018 e Cass. n. 30273 del 2024.

Il secondo motivo contestava la conferma della decadenza nonostante differenze contributive di modesta entità, invocando gli artt. 8, comma 3, del d.m. 24/10/2007 e 3, comma 3, del d.m. 30/01/2015. La Corte ha osservato che la sentenza si è mossa dalla chiara applicazione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che subordina il godimento degli sgravi alla perfetta regolarità contributiva e al possesso del DURC.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che esso grava sull’impresa che invoca i benefici. La società non aveva dimostrato la regolarità contributiva e la stessa ricorrente riconosceva l’esistenza di un’irregolarità, ritenuta non grave e sanabile. L’art. 8 del d.m. 24/10/2007 non vale a costituire un’eccezione estensibile, riguardando un ambito specifico del quale non era dedotta la ricorrenza; esso semmai ribadisce, trattandosi di eccezione, la regola generale della necessaria regolarità contributiva. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con nulla per le spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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