Il giudizio introdotto con citazione nel rito ex d.lgs. n. 150/2011 è validamente instaurato se la notifica è tempestiva (Cass. civ. Sez. 2 n. 17003 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con atto di citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto. Tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, che opera solo “pro futuro”. Ai fini del rimborso delle spese di lite, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa, per l’impugnazione, è pari alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella già ottenuta nel grado precedente.

Il Fatto

Un professionista, che aveva assistito un Comune in due giudizi dinanzi alla Corte di cassazione relativi alla rideterminazione delle indennità di espropriazione, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del proprio compenso. A seguito dell’opposizione del Comune, il Tribunale revocava il decreto e riduceva drasticamente l’importo riconosciuto, liquidando un compenso notevolmente inferiore a quello richiesto. La Corte d’appello rigettava sia il gravame principale del professionista sia quello incidentale del Comune. Avverso tale sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta con citazione anziché con ricorso, sarebbe stata affetta da un vizio insanabile. Secondo il ricorrente, in mancanza di un’ordinanza di mutamento del rito, il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. La Corte ha disatteso tale impostazione, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 758/2022, secondo cui la sanatoria dell’errore di rito opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice, che ha efficacia solo per il futuro. Ciò che rileva, ha precisato la Corte, è la tempestività della notifica dell’atto introduttivo secondo la forma in concreto utilizzata: nel caso di specie, la citazione era stata notificata entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il giudizio di opposizione era stato validamente instaurato.

Con il terzo motivo, il ricorrente contestava la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari, lamentando l’applicazione di uno scaglione tariffario inferiore a quello corretto. La Corte ha ritenuto infondata la censura, confermando l’applicazione del criterio del disputatum. In materia di spese di lite, ha chiarito la Corte, il valore della causa in sede di impugnazione è pari alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione; nel caso di accoglimento, la misura è data dalla maggiore somma accordata rispetto a quella già ottenuta nel grado precedente. Poiché la pronuncia di legittimità aveva riconosciuto una somma superiore a quella liquidata in appello, correttamente i giudici di merito avevano considerato la differenza tra i due importi quale valore della controversia, e non il valore complessivo dell’indennità determinata dalla Cassazione.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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