Sgravi contributivi e trasferte: accertamento sostanziale sugli assetti e limiti di esenzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15056 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi di cui all’art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991, la condizione ostativa dell’assetto proprietario coincidente costituisce nozione più ampia di quella delineata dall’art. 2359 cod. civ. e non si esaurisce nei rapporti tipizzati di collegamento o controllo. L’accertamento del giudice di merito investe anche il profilo sostanziale della singola vicenda, per verificare se l’operazione di licenziamenti e assunzioni sia stata preordinata a eludere la ratio della disciplina incentivante. In tema di indennità di trasferta, le somme erogate non sono sempre esenti da contribuzione: ai sensi dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 esse concorrono a formare reddito oltre i limiti giornalieri di legge, con onere probatorio delle cause di esonero a carico del datore di lavoro.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva corrisposto a un proprio dipendente somme a titolo di indennità di trasferta. L’INPS aveva preteso i contributi su tali somme e aveva contestato il diritto agli sgravi contributivi previsti per le assunzioni, sostenendo che i licenziamenti e le riassunzioni fossero avvenuti tra società con assetti proprietari coincidenti.
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non dovuti i contributi sulle somme corrisposte per trasferta, ma aveva confermato il diritto dell’INPS per insussistenza degli sgravi. La società ha proposto ricorso principale, articolando un unico motivo; l’INPS ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo, poi illustrato con memoria.
La Motivazione della Corte
Con il motivo principale la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 223 del 1991, nonché degli artt. 2359 e 2697 cod. civ., sostenendo che la coincidenza degli assetti familiari andasse apprezzata secondo i parametri dell’art. 2359 cod. civ. Il motivo è stato ritenuto infondato.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la condizione dell’assetto proprietario coincidente è nozione più ampia di quella definita dall’art. 2359 cod. civ.: mediante il richiamo al rapporto di collegamento o controllo la legge non intende riferirsi soltanto ai rapporti tipizzati (in ultimo, Cass. n. 2528 del 2025; Cass. n. 20504 del 2018). La condizione ostativa può pertanto risultare da un accertamento di merito che esclude la novità del contesto aziendale da una serie di indici, tra cui le relazioni familiari tra i soci, ove finalizzate a operazioni coordinate di ristrutturazione.
Il giudice deve verificare non solo il dato formale degli indicatori normativi, ma anche il profilo sostanziale, per accertare se l’operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante attraverso assunzioni e licenziamenti privi di incidenza positiva sul piano occupazionale (Cass. n. 8786 del 2024). Il beneficio non è riconoscibile quando licenziamenti e assunzioni siano ascritti a un unico centro decisionale (Cass. n. 9662 del 2019). La Corte territoriale si è uniformata a tali principi, ricostruendo i rapporti di stretta familiarità tra i soci e valorizzando la coincidenza di sede e attività delle società.
Il ricorso incidentale dell’INPS è stato invece accolto. L’Istituto deduceva violazione dell’art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917 del 1986, come interpretato dall’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016. La Corte ha ribadito che le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione, poiché concorrono a formare reddito oltre determinati limiti giornalieri, secondo le distinzioni già fissate (Cass. n. 1500 del 2025; Cass. n. 8110 e n. 8112 del 2023).
La Corte di merito non aveva compiuto alcun accertamento né sull’ammontare delle indennità né sulle modalità delle trasferte, escludendo di fatto l’obbligo contributivo oltre i limiti di legge. L’accertamento va condotto nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, spettando all’INPS dimostrare l’erogazione di somme in dipendenza del rapporto di lavoro e al datore di lavoro provare le cause di esonero contributivo (Cass. n. 1500 del 2025). La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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