Il mancato svolgimento di mansioni superiori esclude le differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11799 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la domanda volta al riconoscimento del diritto al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente assegnate, ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, non richiede la prova di una trasposizione automatica del profilo professionale in un’area superiore da parte della contrattazione collettiva, ma esige comunque l’allegazione e la dimostrazione di aver svolto mansioni caratterizzate da un maggior grado di professionalità e da più elevati profili di responsabilità rispetto a quelle proprie dell’area di inquadramento. Il giudizio trifasico di comparazione tra le declaratorie contrattuali delle diverse aree È funzionale anche alla verifica del diritto alle differenze retributive, il cui presupposto giuridico e fattuale è comune a quello del diritto all’inquadramento nel livello superiore.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto con contratti a termine dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, proponeva opposizione avverso il decreto che aveva escluso l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente degli importi richiesti a titolo di differenze retributive. Il ricorrente sosteneva di aver sempre svolto, sin dalla prima assunzione, mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A di inquadramento formale, riconducibili al profilo professionale di autista soccorritore dell’Area B. Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo la fondatezza della pretesa per mancanza di prova dello svolgimento di mansioni eccedenti il profilo tecnico proprio della qualifica posseduta. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’erronea applicazione dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. È ravvisabile solo nel caso in cui il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti; nella specie, il Tribunale aveva escluso la necessità della prova testimoniale in ragione delle stesse ammissioni del ricorrente circa le mansioni svolte, che risultavano descritte come attività di mero supporto tecnico, non connotate da un maggior grado di professionalità e responsabilità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la domanda di pagamento di differenze retributive per mansioni superiori ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 condivide il presupposto giuridico e fattuale con la domanda di riconoscimento dell’inquadramento superiore. Il Tribunale aveva correttamente svolto il giudizio trifasico, confrontando le declaratorie delle due aree e individuando il tratto differenziale nella maggiore quota di professionalità e nei più elevati profili di responsabilità richiesti per l’Area B.
La Corte ha inoltre rilevato la correttezza della ricostruzione operata dal giudice di merito, che aveva riscontrato piena corrispondenza tra la declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001, riferita a “ruoli operativi fungibili” e professionalità di mero “supporto strumentale”, e quella dell’Area A del CCNL 2006-2009, richiamante i “ruoli ampiamente fungibili” e le “attività di supporto strumentale”. Analogamente, i tratti di autonomia e specialità propri dell’Area B risultavano sostanzialmente identici nei due periodi contrattuali, sicché l’assenza di una trasposizione automatica della figura dell’autista soccorritore non poteva fondare da sola il rigetto della pretesa, che restava comunque priva del necessario supporto probatorio circa lo svolgimento di mansioni qualitativamente superiori.
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Nota della Redazione
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