Contributo ENPAM del 2% sul fatturato per prestazioni specialistiche (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6026 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo del 2% dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali di cui al d.P.R. n. 119 e n. 120 del 1988. Resta escluso dalla base imponibile il fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri. In tema di contribuzione ENPAM, l’individuazione della base di calcolo costituisce accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità salvo che per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Gli interessi legali per il ritardo nel pagamento e le sanzioni civili possono coesistere, attesa la diversa natura degli uni, volti a salvaguardare il valore del denaro nel tempo, e delle altre, aventi funzione sanzionatoria; l’art. 116, comma nono, della legge n. 388 del 2000 costituisce il fondamento per l’applicazione degli interessi di mora solo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.
Il Fatto
La Fondazione ENPAM notificava alla società un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 45.406,00, a titolo di contributi previdenziali e sanzioni, dovuti per i professionisti iscritti al “Fondo specialisti esterni”, nella misura del 2% del fatturato della società per prestazioni rese in regime di accreditamento con il SSN ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, per il periodo dal 2010 al 2014.
La società proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 31/2022, respingeva il gravame, conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e ritenendo corretta la quantificazione delle somme aggiuntive, qualificando la condotta della società come evasione contributiva e non mera omissione. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, assumendo che la base di calcolo del contributo dovesse essere individuata esclusivamente nei compensi erogati per le prestazioni effettivamente rese dagli specialisti medici e odontoiatri, e non già nell’intero fatturato della società. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui la base imponibile è costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal SSN ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri.
La Corte ha evidenziato come, dietro lo schermo della violazione di legge, la ricorrente intendesse in realtà contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, in senso convergente con quello del giudice di prime cure. In assenza di doppia conforme, l’accertamento della base di calcolo del contributo ENPAM è sottratto al sindacato di legittimità, salvo il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie precluso. La Corte ha altresì disatteso la doglianza relativa alla necessità di calcolare il contributo sui soli compensi erogati agli specialisti, in quanto contrastante con il tenore letterale della norma e con i principi giurisprudenziali richiamati.
Con il secondo motivo, la società lamentava la violazione dell’art. 116, comma nono, della legge n. 388 del 2000, sostenendo che gli interessi di mora potessero essere applicati solo al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili. La Corte ha respinto tale interpretazione, affermando la diversa natura di interessi e sanzioni: i primi volti a salvaguardare il valore del denaro nel tempo, le seconde aventi natura prettamente sanzionatoria. Tale diversità esclude l’incompatibilità della loro coesistenza.
La norma, pertanto, deve essere letta nel senso che dopo il raggiungimento del tetto delle sanzioni civili si applicano gli interessi di mora, ma ciò non implica che prima di tale momento non possano essere applicati gli interessi legali per il ritardo del pagamento. I due istituti coesistono fino al raggiungimento del tetto, mentre una volta raggiunto il limite massimo, perdurando l’inadempimento, continuano ad applicarsi i soli interessi di mora.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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