Sgravio totale del ruolo e sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 19109 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, determinata dallo sgravio totale della partita di ruolo disposto dall’Amministrazione finanziaria nel corso del procedimento, rende inammissibile il ricorso. La cessazione della materia del contendere per effetto dell’atto satisfattivo sopravvenuto preclude l’esame dei motivi proposti, poiché difetta il requisito di attualità e concretezza dell’interesse a ricorrere. Il principio opera anche quando l’atto di annullamento sia stato adottato in esecuzione di una pronuncia di merito favorevole al contribuente, divenuta definitiva in pendenza del giudizio di legittimità.
Il Fatto
La contribuente aveva ricevuto una comunicazione di iscrizione ipotecaria, fondata su una cartella di pagamento emessa per tributi diretti relativi agli anni di imposta 1994 e 1995, per un importo superiore a 659.000 euro. L’atto traeva origine dal passaggio in giudicato di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
La contribuente impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che accoglieva il ricorso annullando l’atto e condannando al pagamento delle spese sia l’Agenzia delle Entrate sia la società di riscossione. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’ente impositore e l’appello incidentale della società, confermando la condanna alle spese. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepiva la violazione delle norme sulla legittimazione passiva e dell’art. 81 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. L’Ufficio sosteneva che la Commissione Regionale avesse erroneamente riconosciuto la propria legittimazione passiva, nonostante l’impugnativa riguardasse un atto meramente esattoriale, quale la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e che nessuna contestazione della contribuente investisse il merito delle imposte o vizi di nullità dell’iscrizione per omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Con il secondo motivo l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. La Commissione Regionale avrebbe ritenuto definitivamente accertato il debito oggetto della cartella, mentre il giudizio sulla legittimità della cartella si era concluso con una pronuncia di questa Corte che aveva rigettato il ricorso della contribuente, escludendo la sopravvenuta estinzione dell’obbligazione tributaria per definizione agevolata.
La Corte rileva che, con comunicazione del 15 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto di avere proceduto allo sgravio totale della partita di ruolo contenuta nella cartella di pagamento posta a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto dell’impugnazione. L’atto di sgravio è stato adottato in esecuzione di una sentenza sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Da tale sopravvenienza consegue la carenza di interesse della ricorrente Agenzia delle Entrate. L’atto satisfattivo ha eliminato la materia del contendere, privando di attualità l’interesse alla decisione sui motivi proposti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile in via sopravvenuta, senza esame del merito delle censure.
Nulla è disposto per le spese, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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