Operatore qualificato e obblighi informativi dell’intermediario finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 29025 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione scritta di appartenenza alla categoria dell’operatore qualificato, rilasciata dall’investitore all’intermediario finanziario, costituisce una dichiarazione di scienza fornita di valenza probatoria. Essa esonera l’intermediario dall’obbligo di effettuare per proprio conto ulteriori verifiche al riguardo e grava sull’investitore l’onere della prova di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario. La qualifica non può essere attribuita per effetto della sola indicazione di alta esperienza contenuta nel questionario di profilazione. Sul piano processuale, la censura che pretenda di sovvertire l’accertamento di fatto compiuto concordemente dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito contro la banca per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla dedotta violazione degli obblighi contrattuali dell’intermediario finanziario. L’operazione aveva avuto a oggetto, a partire dall’aprile 2007, l’acquisto di derivati regolamentati e si era chiusa nel novembre 2011 con perdite che la cliente imputava a responsabilità della banca, per avere eseguito disposizioni impartite dal marito, per avere violato gli obblighi informativi e per avere consentito sconfinamenti passivi del conto di appoggio.
Il Tribunale aveva respinto la domanda e aveva condannato la cliente a pagare alla banca il saldo passivo del conto corrente di appoggio. La Corte di appello di Genova aveva confermato la decisione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva accertato che la cliente era investitore qualificato, avendo svolto personalmente numerose operazioni di trading sin dal 2002, anche on-line, con un profilo di rischio elevato; che la documentazione provava la consegna del documento sui rischi generali, della illustrazione del prodotto derivato e del questionario di profilazione, oltre al costante aggiornamento on-line della redditività; che nessun nuovo finanziamento era stato acceso, derivando la provvista da ricavi di investimenti precedenti; che nessun obbligo di chiusura del conto di appoggio sussisteva in presenza di perdite, non essendo previsto dal contratto e potendo la chiusura aggravare la posizione debitoria.
Il primo motivo, sulla dedotta violazione degli artt. 21 e 23 del T.U.F. e degli artt. 30 e 47 del Regolamento Consob n. 11522/98, è stato dichiarato inammissibile: la censura non coglie la ratio decidendi, che aveva escluso in fatto la presenza di un finanziamento concesso all’investitore, riconducendo la provvista iniziale a un saldo attivo di pregressi investimenti.
Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Sotto il primo profilo, la censura tentava di sovvertire l’accertamento fattuale dei giudici di merito sulla consegna dei documenti obbligatori e sulla consultabilità quotidiana del conto titoli. Sotto il secondo, la Corte ha richiamato la Sez. I n. 3962 del 19/02/2018 e la Sez. I n. 8343 del 04/04/2018: la dichiarazione di operatore qualificato è dichiarazione di scienza con valenza probatoria ed esonera l’intermediario da ulteriori verifiche, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari. La Sez. I n. 7412 del 20/03/2024, invocata dalla ricorrente, riguarda la diversa ipotesi del cliente cui si pretenda di attribuire la qualifica in base alla sola indicazione di alta esperienza nel questionario.
Il terzo motivo è inammissibile: non si confronta con la ratio decidendi sull’accertamento on-line della variazione di redditività e pretende un non consentito riesame del fatto. Il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio che ha escluso l’an dell’inadempimento, rendendo irrilevante ogni considerazione sulla causazione del danno. Il quinto e il sesto motivo sono stati scrutinati insieme e dichiarati inammissibili per la medesima ragione: pretendono di rieditare l’accertamento di fatto, oggetto di doppia conforme, secondo cui nessuna incidenza causale ebbe la mancata interruzione del rapporto, attribuendosi le perdite alla volontà della cliente e del suo delegato di continuare a investire.
Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese della fase di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.