Lodo irrituale, inammissibile il ricorso privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28956 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non è incompatibile con il principio di equo processo di cui all’art. 6, par. 1, CEDU, purché, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo. Esso è rispettato quando l’indicazione dei documenti o degli atti processuali su cui il ricorso si fonda avvenga, alternativamente, riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, con un riferimento idoneo a identificare la fase del giudizio di merito in cui sono stati prodotti. Il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda, sicché è inconferente la doglianza che l’eccezione non sia stata proposta dalla controparte. Avverso la sentenza che decide sull’impugnazione del lodo irrituale ai sensi dell’art. 412-quater cod. proc. civ. il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, non un autonomo giudizio.

Il Fatto

Un lavoratore, avvalendosi della procedura di conciliazione ed arbitrato prevista dal contratto collettivo nazionale quadro, ottenne un lodo a lui favorevole sull’annullamento di alcune sanzioni disciplinari. Il lodo fu annullato dal Tribunale di Palermo. Il lavoratore ripropose quindi la domanda innanzi al Tribunale di Catania per ottenere una pronuncia di merito sull’illegittimità delle sanzioni; il giudice adito dichiarò improcedibile il ricorso, ritenendo inammissibile ogni azione giudiziaria in ragione del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

La Corte d’Appello di Catania rigettò l’appello. Il lavoratore propose ricorso per cassazione articolato in nove motivi, resistito dal Comune datore di lavoro con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta dapprima l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Rileva che la tecnica redazionale dei motivi non risponde pienamente alle esigenze di chiarezza e sintesi e che l’atto è infarcito di rinvii ad allegati non più esaminabili, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ. Ciò nonostante, ritiene possibile cogliere il senso delle singole doglianze e darvi risposta.

Sul primo motivo, con cui si contesta che il Comune non avesse tempestivamente eccepito l’improcedibilità, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la parte riportato il contenuto del motivo di appello. La doglianza è inoltre inconferente, perché l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite n. 8950/2022 hanno chiarito che il principio di autosufficienza va rispettato, ma non interpretato in modo eccessivamente formalistico; Cass. n. 12481/2022 ha precisato che esso è compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU quando non trasmodi in eccessivo formalismo, essendo sufficiente la sintesi o la trascrizione dei passaggi essenziali degli atti. Nel caso concreto nulla di ciò è avvenuto.

Quanto ai motivi dal quarto al nono, esaminati congiuntamente, la Corte li dichiara tutti inammissibili per mancato rispetto del principio di specificità, con riguardo all’insufficiente indicazione dei contenuti essenziali del lodo e della sentenza di annullamento. Rileva, inoltre, la contraddittorietà delle difese: il sesto motivo assume che il giudice dell’impugnazione del lodo dovesse decidere nel merito, mentre il settimo sostiene il contrario.

La Corte osserva infine che, nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme ordinarie, ma ai sensi dell’art. 412-quater cod. proc. civ. in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione (Cass. n. 10988/2020). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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