Silenzio assenso sul condono non escluso dalla mancata integrazione documentale (TAR Emilia-Romagna n. 393 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la mancata produzione, nel termine assegnato dall’Amministrazione, delle ricevute di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, contributo di costruzione e diritti di segreteria integra una mera irregolarità formale, non ostativa alla sanatoria, ove il pagamento sia comunque avvenuto e provato. L’invito a integrare la documentazione non può trasformare il silenzio assenso, previsto dalla legge e favorevolmente qualificato, in un silenzio-diniego non codificato da alcuna norma positiva, essendo l’Amministrazione priva del potere di comminare sanzioni procedurali non previste dal legislatore statale o regionale. La comunicazione di un provvedimento incompleto, privo della parte dispositiva, non è idonea a determinare la piena conoscenza dell’atto necessario per il decorso del termine di decadenza dell’azione di annullamento; in ogni caso, l’incertezza generata dalla trasmissione incompleta può integrare gli estremi dell’errore scusabile. La nota che, a distanza di anni, riesamini la pratica e rivaluti gli interessi in gioco costituisce atto direttamente lesivo, non meramente confermativo, ed è pertanto autonomamente impugnabile.
Il Fatto
I ricorrenti avevano presentato nel 1986 una domanda di condono edilizio per opere abusive relative a un edificio unifamiliare, comprensive di un manufatto accessorio e di ampliamenti dell’edificio principale. A seguito di un parere idraulico negativo limitato al solo manufatto accessorio e di vari passaggi istruttori, l’Amministrazione aveva comunicato, con un preavviso del 2012, la necessità di produrre le attestazioni di pagamento delle somme dovute entro tre mesi. Nel 2018, ritenendo formato un diniego tacito per la mancata integrazione documentale, il Comune avviava il procedimento repressivo; nel 2019 dichiarava l’improcedibilità dell’istanza e nel 2020 emanava l’ordinanza di demolizione, avverso la quale i ricorrenti proponevano ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dalla difesa comunale, in violazione del termine perentorio di cui all’art. 73 c.p.a.
Ha quindi respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla tardività del ricorso, il Collegio ha rilevato che la notifica del provvedimento del 18 luglio 2019 era avvenuta in forma incompleta, mancante della seconda pagina, e che la piena conoscenza dell’atto era stata acquisita solo con la notifica integrale del successivo mese di novembre. La prova della piena conoscenza, incombente sull’Amministrazione, non poteva dirsi raggiunta; in ogni caso, la trasmissione incompleta aveva generato un’incertezza tale da configurare l’errore scusabile. Ha escluso altresì la natura meramente confermativa dell’atto impugnato, trattandosi di un provvedimento adottato dopo un nuovo apprezzamento dei fatti e una rivalutazione degli interessi.
Nel merito, il Tribunale ha affermato che, in materia di condono, il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza è qualificato dall’ordinamento come silenzio assenso, non come silenzio-diniego. Il principio di legalità impone che ogni forma di silenzio significativo trovi fondamento in una norma positiva: mentre il silenzio assenso costituisce istituto di semplificazione di portata generale, il silenzio-diniego è contemplato solo in fattispecie delimitate. L’Amministrazione non può, quindi, comminare la “sanzione” del diniego tacito per l’inosservanza dell’invito a integrare la documentazione, potendo semmai tale inosservanza determinare il mancato perfezionamento del silenzio assenso.
Nel caso di specie, la mancata esibizione delle ricevute nel termine assegnato integrava una mera irregolarità formale, essendo pacifico e provato l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute. L’illegittimità del diniego si estendeva, in via derivata, all’ordinanza di demolizione, limitatamente all’edificio principale, essendo invece coperta da giudicato la legittimità del diniego relativo al manufatto accessorio. Il ricorso è stato accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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