La convenzione urbanistica resta valida e attuabile oltre il decennio (TAR Emilia-Romagna n. 1383 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione urbanistica finalizzata all’attuazione di un piano particolareggiato, una volta stipulata e sottoscritta, resta valida ed efficace ed è suscettibile di esecuzione anche oltre il decennio dalla approvazione del piano attuativo, rimanendo fonte e giustificazione causale delle prestazioni ivi previste. La mancata utilizzazione, da parte del privato, dei diritti edificatori riconosciuti in convenzione non determina la caducazione dell’accordo né legittima la ripetizione delle somme versate per la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione, atteso che l’istituto dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. opera solo quando il titolo non sia mai venuto ad esistenza, sia nullo o abbia perduto retroattivamente efficacia. La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione postula la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 2043 c.c.

Il Fatto

La società ricorrente, già assegnataria di un lotto ricompreso in un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, aveva stipulato con il Comune una convenzione urbanistica nel 2012, versando € 180.000,00 a titolo di monetizzazione di parte degli oneri di urbanizzazione, successivamente integrata nel 2014 con la proroga del termine per la richiesta dei titoli edilizi. Assumendo che l’area fosse divenuta inedificabile per effetto della classificazione del PTCP provinciale quale zona di tutela ambientale e che il piano attuativo fosse scaduto, la società aveva chiesto la nullità o la risoluzione della convenzione, la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni per l’acquisto dei terreni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso la premessa fattuale da cui muoveva l’intero ricorso, osservando che le aree erano e sono edificabili a fini produttivi: la variante generale al PRG comunale, approvata nel 2002, aveva inserito l’area nella zona D3, prevedendo l’intervento edilizio diretto sulla base del piano attuativo, con la conseguenza che al piano particolareggiato era residuata la sola funzione di individuare i parametri urbanistici. La circostanza è risultata confermata dal successivo rilascio del permesso di costruire all’aggiudicataria dei terreni, emesso anche sulla base della medesima convenzione urbanistica.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che il diniego del permesso di costruire opposto nel 2009 era dipeso esclusivamente dalla carenza di proprietà dell’intera superficie dello stralcio funzionale, senza alcun riferimento a problemi di inedificabilità. La ricorrente, dopo aver ottenuto la proroga del termine sino al 2019, non aveva mai richiesto il titolo edilizio, né aveva documentato le ragioni impeditive, sicché non è emerso alcun profilo di inerzia imputabile all’ente locale.

Quanto alla domanda di nullità o risoluzione, il Collegio ha escluso i presupposti, rammentando che la convenzione resta valida ed efficace anche oltre il decennio e che la mancata utilizzazione dei diritti edificatori per scelta del privato non fa venire meno l’obbligo di esecuzione degli impegni assunti. In assenza di declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione, il versamento della monetizzazione trova la propria causa nell’accordo, con conseguente infondatezza della pretesa restitutoria per indebito oggettivo.

La Corte ha infine ritenuto non provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., gravando sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità e la colpa dell’apparato, e ha qualificato le scelte di acquisto diretto dei terreni come rientranti nell’alea imprenditoriale. Le spese di lite sono state compensate per i peculiari profili della vicenda e lo stato di liquidazione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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