Esclusione dalla prova di capacità operativa: l’infortunio non dimostrato non giustifica il ripescaggio (TAR Lazio n. 12786 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici per il reclutamento di personale, è legittima la previsione della lex specialis che commina l’esclusione del candidato per il mancato superamento della prova di capacità operativa, nonostante la norma di bando che ricollega l’infortunio al mancato superamento della prova sia stata dichiarata irragionevole in altri precedenti, quando nella fattispecie concreta non emerga alcun elemento, anche solo indiziario o documentale, dal quale desumere che l’insuccesso sia dipeso da un impedimento oggettivo e non imputabile. La partecipazione del candidato alla cronometrazione della prova non è di per sé sintomo di irregolarità, laddove siano previsti sia un sistema di cronometraggio automatico che manuale e non risulti alcuna divergenza tra le due modalità. Il provvedimento di esclusione è adeguatamente motivato per relationem con il rinvio al verbale della Commissione, laddove il candidato non abbia sollevato contestazioni al momento della verbalizzazione dell’esito negativo.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno ha bandito una procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti di vigile del fuoco, riservata al personale volontario iscritto nell’apposito elenco da almeno tre anni con un minimo di 120 giorni di servizio. Il ricorrente, che ha partecipato alla selezione, è stato escluso per il mancato superamento del modulo n. 3 della prova di capacità operativa, relativa all’acquaticità, avendo completato la prova in un tempo di 37,58 secondi, superiore al massimo consentito di 35 secondi. Il candidato ha impugnato il provvedimento, sostenendone l’illegittimità per l’irragionevolezza della clausura del bando che ricollega l’infortunio al mancato superamento della prova e deducendo la mancata considerazione di un infortunio occorso durante lo svolgimento, la presenza di un istruttore sommozzatore in piscina, un malfunzionamento del cronometro e l’insufficienza della motivazione del provvedimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso. Il Collegio, pur premettendo la piena consapevolezza dei propri precedenti che hanno dichiarato illegittima la clausura del bando che commina l’esclusione per l’infortunio occorso al candidato durante la prova, ha ritenuto che tali pronunce non rilevino nel caso di specie. La Corte ha posto in rilievo che durante l’effettuazione della prova non è stata avanzata alcuna richiesta di intervento del personale sanitario, né vi è stata una segnalazione alla Commissione; il ricorrente ha sottoscritto senza osservazioni il verbale dell’esito negativo, e nel giudizio non ha fornito nemmeno un principio di prova, come una documentazione medica, circa l’evento infortunistico. Il Tribunale ha quindi valorizzato la specificità del caso concreto: la regola di bando, pur astrattamente sproporzionata, non può trovare applicazione in favore di un candidato che non dimostri in alcun modo la sussistenza di quell’impedimento oggettivo che la giurisprudenza ha inteso tutelare.

Quanto alle modalità di svolgimento della prova, la Corte ha ritenuto ragionevole la presenza di un istruttore sommozzatore in piscina quale misura di sicurezza per il candidato, in caso di malore o annegamento. Riguardo alla cronometrazione, è emerso che il bando prevedeva sia un sistema automatico che manuale, maggior tutela del candidato, e il giorno della prova non è stata riscontrata alcuna divergenza tra le due rilevazioni. Il Tribunale ha poi osservato che il ricorrente non ha dimostrato il dedotto malfunzionamento del cronometro, né ha proposto querela di falso avverso il verbale di esclusione sottoscritto per presa visione.

In riferimento al difetto di motivazione, il Collegio ha rilevato che, a fronte del mancato superamento della prova, la Commissione ha correttamente verbalizzato l’esito negativo e non era tenuta ad aggiungere dichiarazioni del candidato, che non risultano rese. Il decreto di esclusione, in virtù del rinvio al verbale della Commissione, si presenta pertanto adeguatamente motivato per relationem, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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