Silenzio assenso e permesso di costruire: essenziali gli elementi minimali dell’istanza (TAR Lazio n. 4344 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso di cui all’art. 20, comma 8, TUED non si forma allorché l’istanza di rilascio del permesso di costruire sia carente degli elementi essenziali “minimali” indicati dall’art. 20, comma 1, TUED, quali il titolo di legittimazione, la prova della titolarità del diritto di proprietà e la completezza della documentazione progettuale. L’insufficiente prospettazione dell’istanza, che non si conformi al modello legale, impedisce la configurabilità stessa della domanda e preclude la formazione del titolo per silentium. Alla stregua dell’art. 18 legge n. 241/1990, l’Amministrazione non è onerata di acquisire atti di diritto privato afferenti alle vicende circolatorie dei diritti, come l’atto di acquisto dell’immobile, il cui onere probatorio grava sul richiedente.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui Roma Capitale aveva respinto l’istanza di rilascio del permesso di costruire relativa a un intervento edilizio, nonché gli atti endoprocedimentali connessi. Con il ricorso chiedevano, in via principale, l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza, ai sensi dell’art. 20, comma 8, TUED, e la condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’attestazione di cui alla medesima disposizione. Roma Capitale si costituiva in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima scrutinato la doglianza relativa alla formazione del silenzio assenso, richiamando i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in materia di rapporto tra permesso di costruire e istituto silenzioso: uno di carattere sostanziale, che richiede la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento; l’altro di carattere formale, che ritiene sufficiente il mero decorso del tempo. Il TAR ha evidenziato come, anche nell’ottica dell’orientamento più favorevole al privato, l’istanza debba comunque essere completa degli elementi essenziali “minimali” prescritti dall’art. 20, comma 1, TUED, a pena di inconfigurabilità della stessa.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato plurime carenze dell’istanza: l’indicazione del tecnico abilitato in luogo dei proprietari quali richiedenti il titolo; la mancata allegazione dell’atto di acquisto o dell’atto notorio comprovante la titolarità del diritto di proprietà; la illeggibilità dei documenti di identità allegati. Tali carenze, ha osservato il TAR, minano la stessa configurabilità dell’istanza secondo il modello legale, con la conseguenza che il silenzio assenso non può ritenersi formato.
Quanto alle ulteriori censure, il TAR ha dichiarato infondate le doglianze relative alla documentazione sulla gestione dei rifiuti, alla prova del diritto di proprietà, all’indicazione del soggetto richiedente, alla relazione sul risparmio energetico e alla documentazione fotografica. In particolare, con riguardo ai rifiuti da costruzione e demolizione, il Collegio ha precisato che la normativa e la deliberazione della Giunta Capitolina impongono la compilazione di una dichiarazione preventiva, pure nella parte in cui gli inerti siano destinati al riutilizzo in sito, alla stregua del D.M. 127/2024 in materia di “End of Waste”.
Il TAR ha, infine, condiviso la ragione ostativa afferente alla violazione dell’indice di cubatura per i sottotetti, richiamando l’art. 48-ter del Regolamento edilizio di Roma Capitale, come modificato dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 7/2011, che esclude dal calcolo del volume i soli vani tecnici con altezza non superiore a m. 2,40: nella specie, l’altezza di m. 2,50 dei locali sottotetto ne impone la ricomprensione nella superficie utile lorda.
Il Collegio ha, infine, assorbito la censura relativa al distacco, richiamando il consolidato principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni ostative a sostenere il provvedimento e a giustificare la reiezione integrale del ricorso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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