Accesso civico generalizzato: il silenzio è inadempimento e l’azione va convertita ex art. 32 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 220 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale e deve essere qualificato come silenzio-inadempimento, la cui illegittimità va fatta valere con il ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., non già con l’azione ex art. 116 c.p.a., esperibile solo a fronte di una decisione espressa. L’esercizio del diritto di accesso civico non richiede onere motivazionale né legittimazione soggettiva, ma si fonda su un generico interesse al controllo dell’attività amministrativa; ne resta escluso l’accesso a dati la cui estrazione richieda un’attività di verifica ed elaborazione sproporzionata rispetto alle finalità di trasparenza. L’amministrazione è invece tenuta a provvedere espressamente quando la richiesta concerna un dato la cui elaborazione presupponga una mera aggregazione di informazioni già nella sua disponibilità.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Comune un’istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, volta a ottenere dati e informazioni sui manufatti temporanei realizzati post-sisma in virtù delle delibere consiliari n. 58 e n. 59 del 2009, sul loro numero, sulla loro “legittimazione” a definitivi e sugli esiti dei relativi accertamenti. Il Comune non riscontrava l’istanza entro il termine previsto dall’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013. Il ricorrente proponeva allora ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del diniego tacito e l’obbligo di comunicare i dati richiesti; il Comune si costituiva eccependo il carattere “massivo” della richiesta.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33/2013 impone all’amministrazione di concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. A differenza del silenzio sull’accesso documentale, il silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato non assume valore provvedimentale, dovendo essere qualificato come silenzio-inadempimento. L’art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013 riserva il ricorso ex art. 116 c.p.a. alle sole decisioni espresse; pertanto il Collegio converte d’ufficio l’azione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in quella avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Nel merito, il Collegio richiama la natura di diritto fondamentale a connotazione solidaristica dell’accesso civico generalizzato, il cui esercizio non richiede né onere motivazionale né legittimazione soggettiva, ma esclusivamente l’identificazione di dati detenuti dall’amministrazione. Tale diritto, tuttavia, non può essere esercitato per ottenere dati la cui estrazione implichi un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020.
Applicando tali principi, il TAR ritiene l’istanza solo parzialmente fondata. I dati concernenti presupposti, modalità operative ed esiti dei procedimenti di “legittimazione” dei manufatti richiedono una preventiva attività di ricerca casistica e di elaborazione, con un impegno temporale e organizzativo sproporzionato rispetto alle finalità di trasparenza; per essi il Comune non è obbligato a provvedere. Diversamente, il dato relativo al numero dei manufatti realizzati in virtù delle citate delibere consiliari costituisce una mera aggregazione di informazioni già nella disponibilità dell’ente, sicché su tale punto il silenzio è illegittimo e sussiste l’obbligo del Comune di adottare una determinazione espressa e motivata entro trenta giorni. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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