Accesso al progetto esecutivo se funzionale alla contestazione dell’aggiudicazione (TAR Abruzzo n. 270 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, c.p.a., qualora non venga in rilievo un’ipotesi di ostensione dell’offerta, non segue il rito accelerato di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. L’accesso al progetto esecutivo dell’aggiudicataria non è escluso quando la sua conoscenza risulti strumentale alla contestazione dell’atto di aggiudicazione, laddove il ricorso principale verta anche sulla fase di progettazione e deduca un’asserita inammissibile variante del progetto posto a base di gara. La circostanza che il progetto esecutivo attenga alla fase di esecuzione dell’appalto non ne preclude l’ostensione ove sussista un’utilità difensiva concreta e specifica.
Il Fatto
La società ricorrente, rimasta soccombente in una gara per l’affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di interventi su strade provinciali, aveva impugnato l’atto di aggiudicazione, deducendo, tra l’altro, profili di illegittimità afferenti alla fase di progettazione. Con determina del 22 gennaio 2026 la stazione appaltante respingeva l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente con riferimento al progetto esecutivo dell’aggiudicataria, ritenendolo attinente alla sola fase di esecuzione dell’appalto e non all’impugnata aggiudicazione, nonché con riferimento ad altri atti, per genericità della richiesta, e alla validazione del progetto, perché ancora in corso.
La società proponeva quindi ricorso per l’accesso agli atti ex art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia, evidenziando l’utilità strumentale della conoscenza degli atti richiesti rispetto ai motivi del ricorso principale avverso l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso, osservando che, non venendo in rilievo un’ipotesi di ostensione dell’offerta, non si applica il rito accelerato di cui all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, bensì il rito ordinario ex art. 116, comma 2, c.p.a., richiamando il precedente di TAR Campania-Salerno n. 452 del 2025.
Nel merito, la domanda di accesso è stata rigettata con riferimento alla documentazione relativa alla validazione del progetto esecutivo, in quanto ancora in corso, e alla richiesta residuale di altri atti, ritenuta generica. Quanto al progetto esecutivo, il Collegio ha premesso che, pur riconoscendo l’astratta possibilità di accedere agli atti della fase di esecuzione dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di specie la controversia verte sulla legittimità dell’atto di aggiudicazione, antecedente alla fase esecutiva, e che il progetto esecutivo rientra nell’esecuzione dell’appalto ai sensi del disciplinare di gara.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato che il ricorso principale è volto a contestare specificamente la fase della progettazione, con dedotta inammissibile variante da parte dell’aggiudicataria del progetto posto a base di gara. Da ciò deriva l’utilità strumentale, ai fini difensivi, di conoscere non necessariamente il progetto esecutivo ma quantomeno l’illustrazione dello stesso e le modalità di redazione da parte dell’aggiudicataria, funzionali alla verifica della legittimità della fase progettuale contestata.
In accoglimento parziale del ricorso, il Tribunale ha ordinato alla Provincia il rilascio della documentazione indicata entro dieci giorni, compensando le spese di lite e fissando l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio principale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.