Silenzio sull’istanza di compensazione prezzi e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 535 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui l’appaltatore chiede alla stazione appaltante il riconoscimento della compensazione per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, segna l’avvio di un procedimento amministrativo destinato a sfociare in un provvedimento autoritativo. La posizione del contraente rispetto all’an della pretesa è di interesse legittimo, poiché la verifica dei presupposti del beneficio implica l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale e un’attività istruttoria riservata all’amministrazione. Ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo sull’azione avverso il silenzio-inadempimento, nonché l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile o infondata.

Il Fatto

Una società appaltatrice risulta aggiudicataria di una gara bandita nel gennaio 2021 da un Comune siciliano per la riqualificazione di un impianto sportivo comunale, con contratto stipulato nel marzo 2022. Dopo l’avvio dei lavori la stazione appaltante ha emesso quattro certificati di pagamento relativi ad altrettanti stati di avanzamento, l’ultimo dei quali nell’aprile 2023; i lavori sono stati ultimati nel marzo 2023.

Nel maggio 2024 la società ha chiesto il riconoscimento delle compensazioni per l’aumento dei prezzi dei materiali e l’emissione dei certificati straordinari di pagamento, invocando l’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022. A fronte dell’inerzia dell’ente, l’impresa ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di interesse, per essere l’istanza intervenuta dopo lo stato finale dei lavori e il certificato di esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione. L’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi. Il testo richiama le Sezioni Unite n. 21990 del 2020, secondo cui quella previsione non conferisce al giudice amministrativo qualunque lite sulla revisione dei prezzi, dovendosi distinguere le ipotesi in cui emerga l’esistenza e l’esercizio di un potere per la tutela dei correlati interessi pubblici.

Il Tribunale prende atto dell’orientamento contrario del Cons. Stato, sez. V, n. 9568 del 2025, che, muovendo da una fattispecie di liquidazione dell’importo compensativo, ravvisa una vicenda privatistica estranea a profili di discrezionalità. Ritiene tuttavia di dare continuità all’indirizzo del C.G.A.R.S. n. 728 del 2025 — che conferma la pronuncia di primo grado n. 737 del 2025 — e di questo stesso Tribunale, che individua nel crinale tra l’an e il quantum il fattore discriminante del riparto.

Secondo tale indirizzo, la richiesta di revisione avvia un procedimento che sfocia in un provvedimento autoritativo, impugnabile nel termine decadenziale. La determinazione è effettuata all’esito di un’istruttoria condotta sui presupposti del compenso revisionale, con bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore e l’interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto. La posizione del privato è quindi di interesse legittimo quanto all’an, e di diritto soggettivo solo dopo il riconoscimento del compenso, con riguardo al quantum.

Nel caso concreto la lite origina proprio dalla richiesta di avviare il procedimento istruttorio di verifica dei presupposti: l’eccezione di difetto di giurisdizione è respinta. Quanto alla asserita tardività dell’istanza, il collegio richiama il principio per cui l’amministrazione deve provvedere anche quando reputi la domanda irricevibile o infondata, non potendo restare inerte; la questione resta così rimessa alla valutazione dell’ente in sede provvedimentale.

Nel merito il ricorso è accolto. L’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, nei commi 6-bis e 6-ter, estende ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 il meccanismo straordinario di aggiornamento dei prezzi, già previsto per il 2022, applicabile anche in deroga alle clausole contrattuali. Sussiste dunque l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il Comune è condannato a pronunciarsi entro trenta giorni, restando impregiudicato il contenuto della valutazione, compresi i profili di ricevibilità della domanda. Le spese sono compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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